Agevolazioni ed Esenzioni Imposta Municipale Unica (IMU)

Descrizione

Informazioni relative alle agevolazioni ed alle esenzioni per il pagamento dell'IMU.

Agevolazioni

Le principali ipotesi di agevolazione in materia di IMU riguardano le seguenti fattispecie:

Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  • esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020).

Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

Abitazioni concesse in comodato

Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Abitazioni locate a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 % (art.1, comma 760, della L. n. 160/2019).

Abitazioni locate a soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa ("Patto per la Casa")

Per le abitazioni locate alle condizioni previste dal programma "Patto per la Casa-Emilia Romagna", al quale il Comune di Rimini ha aderito con deliberazione di G.C. n. 274 del 29 agosto 2023, l'aliquota da applicare è pari allo 0,38% (deliberazione di C.C. n.91 del 12-12-2023). A tale aliquota  è applicabile la riduzione prevista dall'art.1, comma 760, della L. n. 160/2019.

Detrazioni

Ai sensi dell’art.7 comma 1-bis, del D.L. n.14/2017 convertito in L. n. 48/2017 , è riconosciuta una detrazione IMU annuale di € 50,00 (prevista dall’art.5-ter del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, così come modificato con deliberazione di C.C. n.90 del 12-12-2023) per ciascun impianto a favore dei soggetti ammessi alla videosorveglianza partecipata, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Rimini, approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 05/10/2023, e successivi atti di definizione delle modalità attuative per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti a tal fine.

Ai sensi dell'art.1, comma 749, della L. n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Esenzioni

Le ipotesi di esenzione dall’IMU sono:

Abitazione principale (o assimilata) e relative pertinenze

Ai sensi dell’art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’impostasalvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 

 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità
ad uso abitativo;

Sono assimilate alle abitazioni principali:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Resta obbligatoria, a pena di decadenza, la presentazione della dichiarazione IMU;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, come stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
Altri immobili

Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Ai fini dell’esenzione, gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. Gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni sopra indicate (vedi art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992) , anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
  • ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), è disposta l’esenzione dal pagamento dell’IMU (quota comune) per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. È altresì disposta l’esenzione dal pagamento dell’IMU (quota comune) per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i), comma 1, dell’articolo 7 del D. Lgs. 504/1992, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

  • L’art. 1 c. 81 della L. 197/2022 ha ampliato le esenzioni al pagamento dell’IMU di cui all’art. 1, comma 759 della L. 160/2019, introducendo allo scopo la lettera g – bis) al citato articolo. In forza di tale esenzione, pertanto, l’imposta IMU non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o nei casi in cui l’occupazione abusiva sia stata oggetto di denuncia o sia iniziato un procedimento penale.

Sono, inoltre, esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati (art. 1, comma 758, della Legge 160/2019):

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, come definito dalla Delibera C.R. n. 1667 del 17/02/1983, il territorio del Comune di Rimini come parzialmente delimitato (PD).

Beni merce: (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria, a pena di decadenza, la presentazione della dichiarazione IMU.

Aliquote_IMU_2024.pdf Aliquote IMU 2024 PDF - 73.51 KB
Deliberazione del C.C. n.91 del 12-12-2023 - IMU - Approvazione aliquote anno 2024.pdf Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 12/12/2023 sono state approvate le Aliquote IMU per l'anno 2024. PDF - 543.08 KB

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Ultimo aggiornamento

18/06/2024, 09:17