"Considerato - scrive il Tar - che, ad una prima sommaria delibazione, il provvedimento impugnato appare motivato stante il carattere non precario ma durevole delle opere realizzate ancora in essere e che, quindi, il ricorso non induce ad una previsione di accoglimento".
Le parti ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese della fase cautelare. In sede di discussione, il legale della società Rossopacifico ha dato atto dell'avvenuta demolizione spontanea dell'abuso realizzato su via Weber.