A chi si rivolge
Destinatari
Il presupposto dell’Imposta municipale propria (IMU) (art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019) è il possesso di immobili nel territorio del Comune di Rimini, ovvero:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
L'imposta è dovuta (art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019):
- dal proprietario dell'immobile;
- dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- dal locatario di immobili in caso di leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
- dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Come invece disciplinato dall'art. 1, comma 768, della Legge n. 160 del 2019:
- per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’ articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene;
- per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Residenti all'Estero
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
- articolo 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Per poter avere diritto a tale agevolazione, i soggetti aventi diritto devono presentare apposita dichiarazione IMU, così come indicato nelle istruzioni ministeriali (approvate con D.M. 29/07/2022), entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Per le modalità con cui i residenti all'estero posso fare il versamento dell'IMU, cliccare qui.
Chi può presentare
Il servizio si rivolge ai contribuenti che possiedono, a titolo di proprietà o titolo equivalente, immobili nel territorio del comune di Rimini.
Cos'è
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
Il comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
L' IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019).
Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.
Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
- base imponibile
- mesi di possesso
- percentuale di possesso
- aliquota di riferimento
- detrazioni spettanti
Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019).
Per il calcolo dell'IMU relativo ai terreni agricoli ed alle aree edificabili, cliccare qui.
Cosa serve
L'ufficio mette a disposizione tutte le informazioni per poter procedere al corretto adempimento dell'Imposta municipale propria (IMU) attraverso la Modulistica e la Guida agli adempimenti IMU.
Tempi e scadenze
pagamento rata acconto IMU 2024
Presentazione modello di Dichiarazione IMU anno 2023
pagamento rata saldo IMU 2024
Per il 2024 le scadenze sono le seguenti:
- 17 giugno 2024: pagamento rata acconto IMU 2024;
- 30 giugno 2024: presentazione dichiarazione IMU anno 2023;
- 16 dicembre 2024: pagamento rata saldo IMU 2024.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
Per tutte le altre informazioni relative alle varie modalità di versamento dell'Imposta municipale Propria (IMU), cliccare qui.
Costi e vincoli
I servizi comunali di informazione sull'Imu sono gratuiti.
Le informazioni possono essere richieste dal diretto interessato o da persona delegata.
Inoltre si specifica che il personale dell’ufficio può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta.
Accedi al servizio
I servizi tributari relativi all'Imposta municipale propria (IMU) che prevedono il ricevimento del pubblico vengono svolti nei seguenti modi:
- per via telematica, per informazioni ed inoltro delle pratiche IMU (dichiarazioni, contratti di locazione o comodato, istanze di rimborso, ecc.), utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito e corredata della relativa documentazione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Email: tributi@comune.rimini.it
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it - telefonicamente, chiamando il numero +39 0541 704631 (4 linee telefoniche dedicate);
- su appuntamento.
Contatti
Dipartimento Risorse - Settore Risorse Tributarie - Ufficio Tributi sugli Immobili
Siti esterni
Documenti correlati
Imposta municipale propria. Deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024 e deliberazione di approvazione delle modifiche regolamentari.
A seguire sono riportate deliberazioni di approvazione delle aliquote degli anni precedenti.
Informazioni relative alle agevolazioni ed alle esenzioni per il pagamento dell'IMU.
Modalità per poter avvalersi delle esenzioni relative all'emergenza COVID-19
Archivio contenente gli atti emanati dall'amministrazione, la normativa e le informazioni sull'Imposta municipale propria - (IMU) dall'entrata in vigore, 1 gennaio 2012, ad oggi.
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 e 14 del regolamento europeo n. 679/2016