Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato dall’associazione sportiva dilettantistica Le Giuggiole a capo della struttura per i servizi ludico ricreativi situata nell’entroterra riminese.
La struttura era stata chiusa dall’Amministrazione Comunale poiché risultava adibita a servizio per la prima infanzia senza le necessarie autorizzazioni e in violazione dei requisiti richiesti dalla legge regionale. La vicenda risale al febbraio 2021, quando a seguito di un controllo della Polizia Locale, è stato verificato come l’attività condotta nella struttura non rientrasse nei parametri dei servizi ludico-ricreativi (caratterizzata da una permanenza dei bambini per un tempo giornaliero e per una frequenza non superiore alle due giornate), ma avesse tutte le caratteristiche del servizio per la prima infanzia - servizio tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 14,30, consumazione del pasto e retta mensile - senza però rispettare la disciplina prevista dalla legge regionale (n. 19/2016). Alla struttura abusiva, adibita a servizio per la prima infanzia in via Monte Cieco a Rimini, era stata notificata una sanzione di 8 mila euro, per non aver rispettato quanto prevede la legge regionale (n. 19/2016) che descrive le caratteristiche dei servizi educativi per l’infanzia (asili nidi e integrativi).
Contro l’Ordinanza, l’Associazione sportiva dilettantistica (ASD) Le Giuggiole, aveva già inoltrato due domande di sospensiva; la prima, al Tar dell’Emilia Romagna (respinta) e la seconda al Consiglio di Stato che, dando invece parere positivo alla sospensiva, aveva dunque rimandato la decisione, nel merito, alla sentenza del Tar dell’Emilia Romagna.
Sentenza arrivata nel pomeriggio della giornata di ieri e che conferma la bontà dei provvedimenti presi dall’Amministrazione comunale di Rimini, rigettando dunque il ricorso da parte dell’Associazione sportiva Le Giuggiole. Nel farlo ha sottolineato come “…In base a tale ragionamento non appare sostenibile la tesi di un’attività esclusivamente sportivo-motoria in ambiente naturale, in quanto l’Ente locale ha correttamente rilevato che la periodicità (da settembre a giugno) gli orari di frequenza (fino a 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì), il consumo del pasto, la modalità di allestimento degli spazi interni inducono a qualificare l’attività concorrente svolta come di tipo educativo/didattico, seppur sperimentale. Per quest’ultima, la DGR 1564/2017 sui “servizi integrativi” ovvero sperimentali specifica la necessità di un progetto pedagogico (par. 1.5, così come l’art. 6 della L.r. 19/2016 già riportato)…” non da ultimo, ribadisce come “il Comune non ha escluso la possibilità di esercitare l’attività entro la cornice normativa vigente, indicando il percorso per la sua regolarizzazione”.
“Grande soddisfazione – sottolinea l’Amministrazione comunale di Rimini – per una sentenza che sancisce un passaggio molto importante. Il Tribunale amministrativo ha infatti ribadito e riconosciuto il corretto agire dell’Ente, nell’agire per garantire un servizio idoneo e sicuro per la salute ed il benessere dei bambini, in linea con i requisiti di legge. Abbiamo il dovere come Ente pubblico di vigilare perché il livello qualitativo dell’offerta formativa mantenga sempre quello standard qualitativo che ci contraddistingue da sempre. Ribadiamo infine come non vi sia da parte nostra alcun intento vessatorio nei confronti dell’associazione, confermando la disponibilità da parte degli uffici di fornire consulenza gratuita al gestore e avviare un percorso che consenta all’attività di rientrare nelle norme”.