Immobili di categoria E - Regolarizzazione dei versamenti dovuti

Agevolazioni tributarie a seguito di attribuzione del classamento catastale in riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 40 e seguenti, D.L. 03/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n. 286.
Data di pubblicazione

Le novità legislative introdotte dal collegato alla Legge Finanziaria 2007 (D.L. 262/2006, convertito in L.286/2006) hanno determinato un diverso trattamento fiscale riferibile ad unità immobiliari, o parti di esse, che in precedenza risultavano fattispecie esenti da Imposta sugli Immobili (ICI) e da Imposta di Scopo (ISCOP).

Si tratta degli immobili, o loro porzioni, destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, per i quali è previsto l'accatastamento come unità immobiliari autonome e l'inserimento in altra appropriata categoria di diverso gruppo.

Tenuto conto della portata innovativa della norma e delle incertezze interpretative che la stessa ha generato in merito al censimento e relativo accatastamento, il Comune di Rimini, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 03.04.2008, si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 della Legge 289/2002 in materia di definizione agevolata di tributi propri, per consentire ai contribuenti interessati di sanare i versamenti dovuti ai fini ICI e ISCOP per l'anno d'imposta 2007.

Pertanto, i contribuenti che si avvarranno della deliberata definizione agevolata, potranno beneficiare della non applicazione di sanzioni ed interessi, dovuti in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, fermo restando l'obbligazione di provvedere al versamento delle imposte dovute per l'anno 2007.

Per la regolarizzazione della posizione tributaria i contribuenti interessati dovranno, quindi, provvedere:

  1. al versamento entro il 16/06/2008, secondo le modalità stabilite per ciascun tributo, dell'importo dovuto per l'anno d'imposta 2007 a titolo di imposta ICI e ISCOP a seguito di accatastamento delle unità immobiliari o parti di esse, già censite nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, in categorie diverse e coerenti alla tipologia di attività esercitata;
  2. alla presentazione entro il 16/06/2008 alla Direzione Risorse Finanziarie - Unità Operativa Economato e Tributi sugli Immobili - Ufficio Tributi sugli Immobili, di apposita comunicazione di definizione agevolata ai fini ICI e ISCOP, anno d'imposta 2007, con allegati i relativi documenti comprovanti i versamenti a tal fine eseguiti.

Si ricorda infine che:

  • la definizione agevolata trova applicazione esclusivamente nelle situazioni tributarie suddette, derivanti dall'attribuzione di classamento catastale a seguito e con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 40 e seguenti, D.L. 03/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n. 286;
  • il mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto a titolo di imposta ICI e ISCOP per l'anno d'imposta 2007 oltre il termine sopra indicato (16/06/2008), determina l'esclusione dalla definizione agevolata e l'applicazione dell'ordinario trattamento fiscale afferente a ciascun tributo, ovvero l'applicazione di sanzioni ed interessi nelle misure previste, oltre al recupero dell'imposta dovuta;
  • non è riconosciuto il rimborso di eventuali maggiori somme già versate a titolo di sanzioni ed interessi per omissioni o tardività nei versamenti eseguiti al fine di regolarizzare, diversamente dalla presente definizione agevolata, la propria situazione tributaria agli adempimenti di legge previsti a tal fine.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:21