La sentenza del 9 marzo scorso conferma in toto le conclusioni della precedente sentenza.
Il Tar dell’Emilia Romagna (sezione prima) ha respinto il ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini per il 2020, atto approvato in Consiglio Comunale di cui il Tribunale ha confermato integralmente la validità.
La sentenza del 9 marzo scorso conferma in toto le conclusioni della precedente sentenza emessa dallo stesso TAR nel dicembre 2020 in merito all'analogo ricorso sempre presentato da AGCM contro il piano di razionalizzazione del 2019.
Anche in questo caso la delibera è stata impugnata dall’Agcm poiché il "piano di razionalizzazione" approvato dal Comune, non occupandosi di Italian Exhibition Group, ne autorizzava implicitamente la detenzione delle partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale. Secondo il parere dell’Agcm queste partecipazioni dovevano viceversa essere dismesse, perché il loro mantenimento avrebbe potuto comportare “vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici”.
Nel dispositivo, il collegio ribadisce in ogni aspetto le conclusioni della precedente sentenza, dando conto del corretto operato dell’Amministrazione comunale. Tra i vari aspetti si sottolinea preliminarmente come debba essere escluso il "controllo pubblico congiunto" dei tre soci pubblici (Comune, Provincia di Rimini e Camera di Commercio della Romagna) sulla Rimini Congressi e, attraverso questa, sulla società fieristica IEG; in secondo luogo si evidenzia come la norma in materia “ammetta testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale ‘prevalente’ e non già 'esclusivo' la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi consenta a tali società di perseguire (anche in questo caso direttamente e/o indirettamente) anche altri oggetti, purché non in via prevalente, sì che la lettura restrittiva pervicacemente sostenuta dall’Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma”. “Ciò – prosegue il dispositivo – poi è tanto più vero in un’attività come quella fieristica la quale (…) rappresenta una normale attività economica liberalizzata, caratterizzata dalla libera accessibilità da parte del mercato. In tale contesto concorrenziale appare pertanto pienamente condivisibile l’assunto della società Ieg secondo cui alle società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse”.
In altre parole, oltre a confermare la piena correttezza delle azioni dell’Ente, si ribadisce come le attività di allestimenti siano legittimamente svolgibili, anche attraverso società partecipate, dalle società fieristiche senza alcuna possibile alterazione della concorrenza e dunque non sussistano motivi, per Ieg, di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite.