Premessa

L' elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna avranno luogo domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024.

I seggi rimarranno aperti domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì dalle 07:00 alle ore 15:00.

Ufficio Elettorale

 

Via Marzabotto, 25 - 47923 Rimini
Telefono 0541/704798 - 704797
e-mail: elettorale@comune.rimini.it
e-mail certificata: direzione1@pec.comune.rimini.it
Orari di apertura nel periodo che precede le elezioni (accesso senza prenotazione):

  • Lunedì 8:00 - 12:00 / 14:30 - 17:00
  • Martedì 8:00 - 12:00 / 14:30 - 17:00
  • Mercoledì 8:00 - 12:00 / 14:30 - 17:00
  • Giovedì 8:00 - 12:00 / 14:30 - 17:00
  • Venerdì 8:00 - 12:00 / 14:30 - 17:00
  • Sabato 8:00 - 12:00

 

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per l'elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna del 17 e 18 ottobre 2024

Servizio di trasporto gratuito al seggio - Voto assistito - Voto domiciliare - Voto delle persone non deambulanti

1 - Trasporto al seggio

Al fine di agevolare l'esercizio di voto per le persone disabili o con ridotta capacità motoria, l'Amministrazione Comunale predisporrà un servizio di trasporto gratuito ai seggi per favorire la partecipazione delle persone con difficoltà motorie alle operazioni di voto.

Il trasporto sarà effettuato nella giornata di domenica 17 Novembre dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

 

2 - Voto delle persone non deambulanti

 

Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale, oppure in altra sezione appartenente alla stessa circoscrizione amministrativa priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L.
Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale purché dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Poiché l'attestazione deve essere trattenuta dal seggio, occorre premunirsi di una copia, anche non autentica, da consegnare al Presidente. Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso la sede dell'A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo) ambulatori certificazioni tutti i martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30 (accesso senza prenotazione).

3 - Voto assistito

Gli elettori affetti da gravi infermità, portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'Azienda U.S.L..
La certificazione viene trattenuta dal Presidente del seggio.

Se nella certificazione rilasciata, l'infermità viene dichiarata permanente, l'elettore, onde evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico ha la possibilità di presentare una richiesta al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tendente ad ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso Comune, di apposito simbolo sulla tessera elettorale.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido.
Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso la sede dell'A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo) ambulatori certificazioni tutti i martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30 (accesso senza prenotazione).

4 - Voto domiciliare

Possono richiedere di essere ammessi al voto nella predetta dimora:

  1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto gratuito ai seggi  (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato);
  2. Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Per esercitare tale diritto, l'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tra il 40° e il 20° giorno antecedente le elezioni (tra 8 ottobre e 28 ottobre) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, indicando il completo indirizzo.
Alla dichiarazione devono essere allegati:

  • Copia della tessera elettorale;
  • Certificazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L. da cui risulti l'esistenza dell'infermità fisica tale da impedire l'elettore di recarsi al seggio.

Le certificazioni mediche sono effettuate da funzionari medici appositamente designati, a domicilio, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi entro il 28 ottobre 2024 presso il dipartimento di Sanità Pubblica, A.U.S.L. Rimini, sita in via Coriano n. 38 (Colosseo), per informazioni tel. 0541-707290 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00.

Il voto verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell'elettore, con l'assistenza di uno scrutatore e del segretario.
(DPR 3 gennaio 2006, n. 1).

 

Propaganda elettorale (normativa e spazi di affissione)

Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni sono le seguenti: legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); gli artt. 1,6,17,18,19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche) ; legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica).
Con Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 04 aprile 1956, n. 212 eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni. 

Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:

  • dalla data di convocazione dei comizi elettorali 

- per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, 
- per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;

  • dal 30° giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa).

Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

Inizio del divieto di propaganda:

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Rappresentanti di lista

Gli atti di presentazione delle liste contengono anche l'indicazione di due delegati,  i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione

Le designazioni dei rappresentanti, fatte dai delegati o da persone da loro autorizzate, vanno redatte su carta libera con firma autenticata  da uno
dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (*).

Le  designazioni  dei  rappresentanti  presso  ciascuna  sezione  debbono  essere  fatte  per  due rappresentanti di lista circoscrizionale e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione a essi demandata.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria.

- Requisiti dei rappresentanti di lista:

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso i seggi elettorali di Rimini, sono i seguenti:

  • essere elettore della regione Emilia Romagna;

  • sapere leggere e scrivere;

  • avere un documento di riconoscimento.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità.

I rappresentanti designati possono votare nel seggio in cui svolgono la funzione.

- Modalità e tempi di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati:

Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede le elezioni (14/11/2024) all'ufficio Elettorale del Comune in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata, sarà a cura poi dell'ufficio la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma cartacea deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 53 / 1990 come modificato, da ultimo, dall’art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.(*)

Non è invece necessaria l’autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio, sabato 16 novembre 2024 alle ore 16:00, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o domenica 17 novembre alle ore 07:00, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

- Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione:

I rappresentanti di lista:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;
d) possono apporre la loro firma:
•sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate;
•nei verbali del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
•sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

I rappresentanti di lista - al pari dei componenti del seggio - durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

N.B. Nelle riunioni sulla propaganda elettorale svoltasi presso la Prefettura di Rimini, presenti i rappresentanti dei partiti e gruppi politici, per le passate elezioni, si è convenuto che i rappresentanti di lista possano utilizzare esclusivamente il simbolo della lista e che lo stesso non deve superare la dimensione di cm. 5.

(*) Sono competenti ad eseguire le autenticazioni … i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine”.

 

 

 

Come si vota - documenti per votare

Come si vota: 

Si vota per il rinnovo del Parlamento europeo pertanto l'elettore riceve una scheda* con i simboli dei partiti, separati l'uno dall'altro in riquadri (non ci sono coalizioni). 

Per votare si deve tracciare un segno sul simbolo corrispondente alle lista prescelta. È possibile, non obbligatorio, esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

Nel caso di più preferenze, però, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e terza preferenza saranno annullate. Non possono essere scelti perciò tre candidati o tre candidate, ma due uomini e una donna, o due donne e un uomo.

Gli elettori comunque hanno anche la facoltà di non indicare alcuna preferenza, in questo caso il voto non andrà al capolista indicato dal partito, ma solo alla lista.

Non è ammesso il “voto disgiunto”. Non si può quindi selezionare una lista e poi indicare la preferenza tra i candidati di un’altra lista.

Documenti per votare:

Per esprimere il proprio voto l'elettore si deve recare al proprio seggio munito della tessera elettorale valida (con uno o più spazi disponibili per l'apposizione del timbro di sezione) e di idoneo documento d'identificazione:

  • Carta d'identità
  • Patente
  • Tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare
  • Altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica  Amministrazione.

I suddetti documenti di identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell' elettore.

In mancanza di documento l'identificazione può avvenire anche attraverso:

  • uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità
  • altro elettore del comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l'identità

 

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Ultimo aggiornamento

25/09/2024, 11:03