#covid19 LE MISURE NEL COMUNE DI RIMINI - Cosa cambia

Che cosa cambia dopo l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.69 del 24 aprile 2020
Data di pubblicazione

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

 

A partire dal 27 di aprile 2020, a Rimini cessa lo speciale regime restrittivo per le attività produttive che era limitato alle sole filiere agroalimentari e della silvicoltura, per abbracciare la disciplina nazionale che sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020.

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n.146.

Lo stesso avviene per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trovi l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il presidente della Regione interessata, può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per farle proseguire. In ogni caso, non serve la comunicazione se l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono inoltre consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, dell’industria dell’aerospazio e della difesa, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, le attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, anche in questo previa comunicazione al Prefetto.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali come integrato dal successivo protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020

Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale per le attività di vigilanzamanutenzionegestione pagamentipulizie e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché il ricevimento in magazzino di beni e forniture.

 

 

ATTIVITÀ E STRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI

STRUTTURE RICETTIVE

In seguito all’Ordinanza del Presidente della regione Emilia-Romagna n.69 del 24 aprile, le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere del territorio provinciale di Rimini possono stare aperte?

 

Come già stabilito dal DPCM 10 aprile 2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna dell’11 aprile 2020, la ricettività “a fini turistici” è sospesa in tutto il territorio nazionale, in tutto il territorio regionale e, dunque, anche nella provincia di Rimini a decorrere dal 27 aprile 2020.

Non sono soggette a chiusura le strutture ricettive alberghiere, il cui codice Ateco sia contemplato nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020.Queste possono restare aperte per attività diverse dall’accoglienza a fini turistici; sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate.

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate:

- che operano per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari e altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti),

- che sono collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali 

- che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 per motivi diversi da quelli turistici e che sono impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

Alle strutture ricettive sospese, comunque denominate, possono essere assicurate, previa comunicazione da inviare al Prefetto, le attività di vigilanza, conservative e di manutenzione (ad esempio le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico), di gestione dei pagamenti e di pulizia di sanificazione a condizione che vengano rispettati i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali come integrato dal successivo protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020. In mancanza, l’accesso ai predetti locali aziendali è ammesso ad una sola persona.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Quali esercizi commerciali possono stare aperti nei prefestivi e nei festivi a Rimini?

Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna dell’11 aprile 2020, in tutto il territorio regionale non c’è più differenziazione tra giorni prefestivi (i sabati e i giorni che precedono festività come il 25 aprile o il primo maggio) e festivi, mentre una misura più restrittiva riguarda le festività del 25 aprile e del 1° maggio. Tale disciplina è estesa anche alla provincia di Rimini dal 27 aprile 2020.

Sul territorio regionale si applicano pertanto le seguenti disposizioni.

Nelle giornate di sabato 2 maggio e nelle domeniche 26 aprile e 3 maggio:

saranno consentite le medesime attività consentite nei giorni feriali, ove non esercitate in medio e grandi strutture di vendita o in centri commerciali

saranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali (di qualunque tipologia) presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Le medie e grandi strutture, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia all’interno dei centri commerciali,  che vendano una pluralità di  merceologie (a titolo esemplificativo: i supermercati),  possono aprire nelle giornate di sabato 2 maggio e nelle domeniche 26 aprile e 3 maggio  limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria.

La giornata del 30 aprile va considerata ai fini di tali disposizioni quale giorno feriale.

Nelle festività del 25 aprile e 1° maggio, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari.

È sempre consentita la vendita on line o su ordinazione con consegna a domicilio di qualsiasi genere merceologico, fermo restando che al momento della consegna sia rispettata la distanza interpersonale di un metro.

 

Quelle specifiche attività di commercio al dettaglio ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 sul territorio nazionale che erano state escluse con i provvedimenti del Presidente della regione Emilia-Romagna nella provincia di Rimini sono consentite?

Sì, a seguito dell’adozione dell’Ordinanza del Presidente della regione dell’Emilia-Romagna 69/2020, dal 27 aprile 2020 le seguenti attività di vendita sono consentite anche nella provincia di Rimini:

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

 

La vendita di piante e fiori in esercizi commerciali al dettaglio è ammessa?

Sì. Dal momento che l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli” è consentita dal DPCM 10 aprile 2020, lo è anche la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Per tali ragioni la vendita al dettaglio di fiori e piante, alla luce della circolare e della FAQ sopra richiamate, è da considerarsi consentita.

Con l’Ordinanza n.69/2020, a partire dal 27 aprile 2020, la disposizione si applica anche nella provincia di Rimini.

 

Anche se i cimiteri sono chiusi al pubblico come stabilito alla lett. i) del punto 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione dell’11 aprile 2020, c’è un modo per portare i fiori nei cimiteri sulle tombe dei propri cari?

In relazione a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente dell’11 aprile 2020 al punto 1) lett. I) “sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme”, stante il divieto per i congiunti di accedere ai cimiteri per portare fiori, si ritiene che la  consegna e la collocazione sulla tomba dei propri congiunti possa essere effettuata da parte dell’esercizio di vendita al dettaglio presso cui i fiori sono stati acquistati. I gestori dell’esercizio commerciale dovranno a tale fine prendere accordi (telefonici o via mail) con chi esercita la gestione e custodia del cimitero.

 

Dal 27 aprile, i laboratori che producono pasta fresca potranno vendere direttamente?

Sì. I laboratori di pasta fresca in quanto produttori di alimenti possono essere aperti, sia che vendano cibi crudi che vendano prodotti cotti e cibi pronti per il consumo. In quest’ultimo caso, però, i prodotti potranno essere venduti su ordinazione (on line, telefono), gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avverranno per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile.

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Le attività di vendita tramite distributori automatici di alimenti e bevande sono consentite? I distributori automatici aperti h24 che vendono cibi e bevande sia calde che fredde in locali dedicati debbono chiudere?

Il commercio effettuato tramite distributori automatici è contemplato tra le attività di vendita di beni di prima necessità elencate nell’Allegato 1 al DPCM 10 aprile e, pertanto,

è in via generale consentito, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da misure più restrittive nelle aree oggetto di specifiche ordinanze regionali o comunali.

È consentita l’attività di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici all’aperto, all’interno di ospedali, uffici pubblici, imprese etc. e nelle aree di servizio dei distributori di carburante, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale e il divieto di assembramenti.

Non è consentita la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

 

Gli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia possono svolgere attività?

Sì. Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della regione Emilia-Romagna n.69/2020, a far data dal 27 aprile 2020, l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia è consentita, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

 

 

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

I mercati e le attività di commercio su area pubblica sono sospesi?

Sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fierecompresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.

Restano ferme le disposizioni di cui alla lett. h) dell’Ordinanza dell’11 aprile inerenti la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle festività del 25 aprile e 1 maggio 2020 e, pertanto, in dette festività sono sospesi mercati e fiere di qualunque tipologia ed ogni attività di commercio su area pubblica.

 

VENDITA DI CIBO DA ASPORTO (TAKE AWAY)

LA VENDITA DI CIBO DA ASPORTO È AMMESSA?

Sì, a far data dal 27 aprile 2020. Sarà consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 (a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso.

La vendita per asporto deve essere effettuata, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010.

Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande

 

CONSEGNA A DOMICILIO

Ci sono limitazioni merceologiche per gli esercizi di vendita al dettaglio alla consegna a domicilio su ordinazione?

No. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche possono effettuare la consegna a domicilio?

Sì. Gli operatori del commercio su aree pubbliche (titolari di autorizzazione di tipo A o B), che al momento non possono esercitare presso i mercati e le fiere, perché sospesi, né in forma itinerante, possono effettuare consegne a domicilio su ordinazione, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

Le imprese esercenti attività di acconciatore ed estetista, la cui attività è sospesa, possono comunque fornire a domicilio ai loro clienti i prodotti inerenti ai trattamenti che normalmente vendono in negozio, stante la chiusura dell’attività?

Sì. E’ consentito alle imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti afferenti i trattamenti che di norma vendono alla clientela, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

I produttori agricoli possono effettuare la consegna a domicilio dei loro prodotti?

Sì. I produttori agricoli possono effettuare la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti di propria produzione, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

 

IMPIANTI SPORTIVI

È consentita, per i gestori di centri e impianti sportivi (impianti natatori, palestre etc.), centri termali, centri benessere, la possibilità di effettuare le attività di manutenzione degli impianti?

Gli impianti e centri sportivi, gli impianti termali, i centri benessere, sono chiusi.

È tuttavia consentita, per i gestori di impianti e centri sportivi, impianti sciistici e termali, centri benessere, la possibilità di effettuare le attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, di gestione dei pagamenti e di pulizia e sanificazione, previa comunicazione al Prefetto.

 

COLTIVAZIONE AGRICOLA PER AUTOCONSUMO IN ORTI PRIVATI, URBANI E COMUNALI

La coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali sono consentite?

Sì. A seguito dell’Ordinanza del Presidente della regione Emilia-Romagna n.66/2020, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali sono consentite. Tuttavia, tali attività possono essere svolte esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza. Questa disposizione avrà effetto anche nella provincia di Rimini a partire dal 27 aprile 2020.

 

SILVICOLTURA E ATTIVITÀ FORESTALI 

Sono consentiti i tagli boschivi per autoconsumo ai sensi dell’artt. 6 e 8 del Regolamento forestale n.3 del 2003?

Sì. Ai sensi dell’Ordinanza n.66/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, i tagli boschivi per autoconsumo sono consentiti in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anche ad esso. Per effetto dell’Ordinanza n.69/2020 del medesimo Presidente della Regione Emilia-Romagna, il taglio boschivo per autoconsumo è ammesso anche nella provincia di Rimini dal 27 aprile 2020

Si ricorda che i tagli boschivi per autoconsumo sono disciplinati dagli artt. 6 e 8, del regolamento regionale forestale n.3/2018.

 

 

ATTIVITÀ RELATIVE ALLE IMBARCAZIONI

Quale tipo di attività sono ammesse a servizio di imbarcazioni da diporto all’ormeggio?

Sono ammesse le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio, ai sensi dell’ordinanza regionale n.66/2020.Tali prestazioni saranno consentite nella provincia di Rimini dal 27aprile 2020;

 

ATTIVITÀ DI CANTIERISTICA NAVALE

Quali attività di cantieristica navale sono consentite?

Nell'ambito delle attività di cantieristica navale, ai sensi dell’Ordinanza regionale n.66/2020, sono consentite l'attività di "consegna di magazzino" e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al prefetto Tali prestazioni saranno consentite nella provincia di Rimini dal 27aprile 2020.

 

 

LE ATTIVITÀ BALNEARI     

L’accesso agli stabilimenti balneari della costa della provincia di Rimini è consentito?

No. Gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza sono chiusi al pubblico ai sensi dell’ordinanza del presidente della regione Emilia-Romagna in data 11 aprile 2020 al fine di non creare assembramenti.

Inoltre, si deve ricordare che il DPCM 10 aprile 2020 non consente spostamenti delle persone dalla propria abitazione se non motivati da esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità e che le persone che si spostano per una delle ragioni sopra indicate, attestano il motivo attraverso un’autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

 

Ci sono soggetti cui è consentito l’accesso agli stabilimenti balneari?

L’accesso agli stabilimenti balneari, oggetto di concessione demaniale marittima, è consentito solo ai titolari e al relativo personale per comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza. Delle attività che si intendono svolgere va preventivamente data comunicazione al prefetto di Rimini.

Anche se si tratta di attività di carattere stagionale, il loro svolgimento è ammesso a condizione che siano rispettati i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali come integrato dal successivo protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020. In mancanza l’accesso ai predetti locali aziendali è ammesso ad una sola persona.

Le attività di manutenzione delle strutture degli stabilimenti balneari e delle loro pertinenze che comportano l’allestimento di attività di cantiere edile non sono ammesse.

Le attività di vigilanza e manutenzione degli stabilimenti balneari e delle aree in concessione e di pertinenza sono sospese nei giorni festivi e prefestivi del 26 aprile, 1, 2 e 3 maggio 2020.

Sono inoltre chiusi al pubblico gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree attrezzate a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche.

 

PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ARENILE

Le attività di manutenzione e pulizia dell’arenile da parte dei concessionari demaniali marittimi e di raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti da parte del gestore del servizio di pulizia e raccolta rifiuti, propedeutiche agli interventi di manutenzione straordinaria e difesa della costa mediante ripascimento delle porzioni di litorale in erosione mediante demolizione delle dune realizzate a protezione delle strutture balneari e utilizzo della sabbia delle dune medesime di competenza dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna, si svolgeranno nei giorni 27, 28, 29 e 30 aprile 2020.

 

 

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 16:35