Cos'è
Per le coppie dello stesso sesso, unite civilmente, non vi è separazione o divorzio, ma unicamente lo scioglimento.
Le parti possono proporre domanda di scioglimento dell’unione civile:
- presso il Tribunale
o se consensuale
- con procedura di negoziazione assistita da avvocati
- in Comune davanti all'ufficiale di stato civile;
LO SCIOGLIMENTO CONSENSUALE IN COMUNE DAVANTI L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
prevede tre fasi:
- manifestazione della volontà di scioglimento resa dinnanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza o del Comune di iscrizione o di trascrizione (in caso di unione civile contratta all’estero) della costituzione di unione civile;
La prima fase è uguale e obbligatoria qualsiasi sia il percorso successivo (Tribunale, negoziazione assistita, Comune); - stipulazione e sottoscrizione dell'accordo di scioglimento dell'unione civile (dopo tre mesi dalla manifestazione di volontà);
- conferma dell'accordo di scioglimento (dopo 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo).
Cosa serve
Costi e vincoli
Il costo della procedura è di € 16,00 da pagarsi mediante avviso Pagopa rilasciato dall’ufficio preposto.
Accedi al servizio
Prima fase - manifestazione della volontà di scioglimento dell’unione civile:
- Compilare e inviare il "modulo di manifestazione di volontà per lo scioglimento dell'unione civile" all’indirizzo di posta elettronica: statocivile@comune.rimini.it
- Ricevuto il modulo l'ufficio comunicherà, per mail, la data per il primo appuntamento.
La manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile può essere:
- congiunta (entrambi gli uniti civilmente si presentano davanti all’ufficiale di stato civile);
-
unilaterale (una sola parte si presenta innanzi all’ufficiale di stato civile); in tal caso la volontà di scioglimento dell’unione civile deve essere previamente comunicata all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto. La missiva con avviso di ricevimento deve essere prodotta unitamente al modulo e la comunicazione è a cura della persona interessata.
Seconda fase - stipulazione e sottoscrizione dell'accordo di scioglimento dell'unione civile (dopo tre mesi dal primo appuntamento):
- Compilare e inviare il "modulo di scioglimento unione civile" all’indirizzo di posta elettronica: statocivile@comune.rimini.it
- Ricevuto il modulo l'ufficio comunicherà, per mail, la data per il secondo appuntamento per sottoscrivere l'accordo di scioglimento.
Terza fase - conferma dell'accordo di scioglimento dell'unione civile (dopo 30 giorni dal secondo appuntamento):
- Le parti si presentano nuovamente davanti all’ufficiale di stato civile, nella data concordata, per la conferma dell’accordo di scioglimento dell’unione civile.
Ulteriori informazioni
Non è possibile attivare la procedura innanzi all’ufficiale di stato civile
- in presenza di figli minori oppure di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o economicamente non autosufficienti; saranno considerati unicamente i figli comuni dei richiedenti;
- nel caso in cui la coppia intenda inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale, ad eccezione di un assegno di mantenimento a cadenza periodica.
L’assistenza dell’Avvocato è facoltativa.
Norme di riferimento
- L. 20 maggio 2016 n.76;
- Decreto Legislativo n. 5/2017;
- Decreto Legislativo n. 6/2017;
- Decreto Legislativo n. 7/2017;
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- Decreto legge n.132/2014 convertito in Legge n. 162/2014