Saldi di fine stagione, vendite promozionali, di liquidazione e sottocosto

Cos'è

VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione per i seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
Non occorre alcun tipo di comunicazione.

SALDI DI FINE STAGIONE
Si possono effettuare solo in due periodi dell'anno:
- i saldi invernali o vendite di fine stagione si possono svolgere a partire dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania (6 gennaio) per un periodo fisso di sessanta giorni (periodo invernale). Nel caso il giorno di inizio coincida con il lunedì i saldi possono essere anticipati al sabato;

- i saldi estivi o vendite di fine stagione si possono svolgere a partire dal primo sabato del mese di luglio per un periodo fisso di sessanta giorni (periodo estivo).

In via straordinaria per l'anno 2023, l'inizio delle vendite di fine stagione (saldi estivi) è stato posticipato al 6 luglio 2023 così come definito dalla Delibera di Giunta regionale n. 797/2023.

I saldi riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda che col tempo si deprezzerebbero.
 

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Si possono effettuare tutto l'anno, ma solo per un periodo limitato e nei quattro casi di seguito specificati. (Non si possono effettuare nel mese di dicembre le liquidazioni a seguito di rinnovo locali).

VENDITE SOTTOCOSTO
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'IVA e di ogni altra imposta o tassa.
Si possono effettuare solamente tre volte nel corso dell'anno, con una durata non superiore a 10 giorni.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo di 20 giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno

Cosa serve

SALDI
Da dicembre 2013 non occorre più alcuna comunicazione sulla data di inizio e la durata dei saldi  (Si tratta di una semplificazione nel campo delle liberalizzazioni del commercio, introdotta con la delibera della Giunta regionale 1780 del 2/12/2013)

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Occorre una comunicazione da inoltrare al comando della Polizia Municipale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita, indicando il motivo, l'ubicazione e il periodo.
Occorre inoltre allegare:
- per cessazione attività commerciale (durata massima 13 settimane) :
una dichiarazione del richiedente di cessare l'attività al termine della vendita
- per cessione dell'azienda (durata massima 13 settimane) :
atto di compravendita;
- per trasferimento sede (durata massima 6 settimane) :
dichiarazione di possesso dell'autorizzazione al trasferimento;
- per rinnovo locali (durata massima 6 settimane con esclusione del mese di dicembre) :
dichiarazione di avere richiesto il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia (se necessaria) o copia del preventivo di spesa e conferma d'ordine all'impresa incaricata. L'esecuzione dei lavori che si intendono eseguire devono determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.

VENDITE SOTTOCOSTO
I commercianti che intendono fare una vendita sottocosto devono darne comunicazione almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita medesima, indicandone la durata.
Non è soggetta a comunicazione al Comune la vendita di:
- prodotti alimentari freschi e deperibili
- prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici al termine minimo di conservazione
- prodotti tipici di festività tradizionali, dopo la ricorrenza
- prodotti extralimentari difettati o tecnologicamente obsoleti.

Il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50.
Obbligo di:
- Indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e periodo temporale della vendita
- Inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale
- Comunicazione al pubblico di eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci.

Ulteriori informazioni

manifesti o gli striscioni di promozione pubblicitaria obbligatoriamente affissi sulle vetrine sono soggetti ad una dichiarazione e al pagamento di una tassa (CUP Canone Unico Patrimoniale).
Sono esentati solo i manifesti pubblicitari con superficie inferiore a mezzo metro quadro per ogni vetrina.
La tassazione minima ha la durata di un mese oppure si possono scegliere tassazioni di mesi 2, 3 o 1 anno.


La merce esposta deve avere sempre il cartellino contenente il prezzo di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

Contatti

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Ultimo aggiornamento

11/12/2024, 14:29