Articolo 2 comma 3 della legge 431/98 - Accordi territoriali.

Pubblicati in fondo alla pagina la nota integrativa all'Accordo territoriale del 2018 con l'adesione dell'Associazione Unione Inquilini, la nota integrativa all'Accordo territoriale del 2018 con l'adesione dell'Associazione FE.N.I.T e l'Accordo integrato con la firma di tali Associazioni.

A chi si rivolge

Destinatari

Proprietari di beni immobili

Cos'è

I proprietari di beni immobili sul territorio comunale di Rimini che intendono affittare il proprio appartamento con contratto a canone “concordato” hanno una serie di agevolazioni fiscali, quali:

Regime di tassazione Ordinaria

1. In sede di dichiarazione IRPEF -> Riduzione del 30% dell’ammontare del canone annuo. Aggiungendosi alla riduzione ordinaria del 5% prevista per tutte le locazioni, determina una riduzione della base imponibile del canone annuo del 33,50% e pertanto l’imposta viene calcolata sul 66.50% del canone annuo. Tutto ciò a condizione che nella  dichiarazione  dei  redditi relativa all'anno in cui  si  intende  usufruire  della  agevolazione siano  indicati  gli  estremi  di  registrazione  del  contratto   di locazione, l'anno di presentazione della  denuncia  dell'immobile  ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune  di  ubicazione dello stesso fabbricato

2. Imposta di registro -> Riduzione del 30% (dal 2% al 1,4%).

Regime di cedolare secca

Cedolare secca -> l’aliquota calcolata sul canone annuo è del 10% a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 2019(mentre per i contratti a canone libero l’aliquota è del 21%).

L'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

Per tutti gli immobili locati con contratto a canone concordato:

Aliquota IMU per il Comune di Rimini, dal 2018 al 2022, riduzione da 1,04% a 0.89%. Dal 2023 a 0,76%.

A decorrere dal 1 gennaio 2016, il comma 53 della Legge n. 208/2015 stabilisce che all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

 

Ulteriori informazioni

Modelli di contratto

Decreto 16 gennaio 2017

Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonchè dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. (17A01858) (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2017)

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Ultimo aggiornamento

13/11/2024, 10:14