Con recente sentenza il Tribunale di Rimini ha riformato la sentenza con cui il Giudice di pace aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada relativo all'ingresso di un automobilista in zona a traffico limitato attraverso il varco di via Bertani, controllato dal vigile elettronico.
La sentenza del Tribunale di Rimini demolisce e ribalta completamente l'assetto delle motivazioni che aveva portato all'emanazione della sentenza in primo grado. In particolare vengono confermate:
- l'adeguata pubblicizzazione dell'installazione del dispositivo di vigile elettronico da parte dell'Amministrazione comunale, che il giudice di secondo grado ha qualificato come diligente e corretta;
- la bontà della segnaletica stradale posta in vicinanza e in corrispondenza dei varchi di accesso (via Bertani in particolare);
- la mancanza di buona fede da parte dell'automobilista, che non poteva non conoscere il fatto che il divieto di accesso esistesse anche in epoca anteriore ed era rimasto invariato negli anni, essendo solo mutato il mezzo con cui si è accertato il diritto - o meno - di transito in tale zona.
La sentenza, oltre a confermare il verbale di accertamento, condanna l'automobilista al pagamento delle spese processuali.
Già il Tribunale di Rimini, riformando un'altra sentenza del Giudice di pace, aveva riconosciuto la legittimità dell'esternalizzazione della notifica. Ora, con la nuova recente sentenza, il Tribunale ordinario smantella le altre motivazioni (ovvero pubblicità al vigile elettronico, segnaletica stradale, buona fede) che sono state alla base delle contestazioni e dei conseguenti ricorsi che i cittadini hanno depositato presso l'ufficio del Giudice di pace di Rimini.