Ancora una sentenza favorevole al Comune di Rimini
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Nuova pronuncia favorevole all’Amministrazione comunale in materia di controllo elettronico dell’accesso ai varchi della zona a traffico limitato. Con recente sentenza, il Tribunale di Rimini ha infatti riformato la sentenza con cui il Giudice di Pace, nell’ottobre del 2008, aveva annullato 6 verbali di accertamento di violazione del Codice della strada, relativi all'ingresso di un automobilista in Ztl attraverso il varco di via Quintino Sella controllato dal vigile elettronico.

La nuova sentenza si inserisce nel trend giurisprudenziale ormai costante con il quale il Tribunale di Rimini demolisce e ribalta completamente l'assetto delle motivazioni che aveva portato all'emanazione delle sentenze favorevoli ai ricorrenti dei vari Giudici di Pace.

In particolare vengono confermate:

  • l'adeguata pubblicizzazione dell'installazione del dispositivo di vigile elettronico da parte dell'Amministrazione comunale, che il giudice di secondo grado ha qualificato come diligente e corretta;
  • la bontà della segnaletica stradale posta in vicinanza e in corrispondenza dei varchi di accesso;
  • la mancanza di buona fede da parte dell'automobilista, che non poteva non conoscere il fatto che il divieto di accesso esistesse anche in epoca anteriore ed era rimasto invariato negli anni, essendo solo mutato il mezzo con cui si è accertato il diritto - o meno - di transito in tale zona.
  • l’errore in cui è incorso il giudicante di primo grado nella ripartizione dell’onere della prova, in quanto l’Amministrazione comunale deve fornire esclusivamente la prova della sussistenza della condotta integrante la violazione, mentre spetta all’opponente la prova specifica e puntuale delle cause di esclusione della propria responsabilità, che non possono riassumersi in un generico “non conoscevo, incolpevolmente, la vigenza del sistema elettronico di rilevamento”.

La sentenza, oltre a confermare i 6 verbali di accertamento, ha compensato le spese di giudizio, in quanto la parte ricorrente in primo grado non si è costituita in appello.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:09