Già il Piano dell'Arenile comunale disciplina le modalità con le quali le barriere montate dai titolari nel periodo invernale a protezione delle strutture degli stabilimenti devono essere realizzate, definendo caratteristiche, materiali e colori, ma non aveva previsto un adeguato sistema di sanzioni quando vengono disattese.
Ci è sembrato opportuno intervenire - ha detto lassessore al Demanio Roberto Biagini definendo non solo gli obblighi ma anche le sanzioni a tutela di tutti, perché un patrimonio comune come la nostra spiaggia possa essere vissuta e goduta nella sua pienezza anche al di fuori della stagione balneare. Una tutela non solo di tutti i riminesi e turisti, ma anche dei titolari della quasi totalità degli stabilimenti che simpegnano, seguendo le disposizioni del Piano, a far dei propri bagni un luogo gradevole anche dinverno. Oggi, contro coloro (fortunatamente pochi) che si ostinano a montare materiali metallici arrugginiti, magari taglienti e pericolosi per la pubblica incolumità, impedire con cancelli e catenacci il libero accesso allarenile, minare il decoro e la bellezza della nostra spiaggia, abbiamo unarma in più per poter intervenire.
La violazione dell'ordinanza comporterà infatti l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione che prevede il pagamento di una somma che va da 1032 a 3.098 euro.
Le barriere anti sabbia recita lordinanza ribadendo gli obblighi previsti dal Piano dellArenile - devono essere costituite da piedritti semplicemente infissi nella sabbia e pannelli in metallo, legno e/o plastica, di altezza massima di 150 cm., montati in modo da consentire almeno un accesso alla spiaggia e alla battigia di larghezza non inferiore a 130 cm. per ogni stabilimento balneare. Le barriere anti sabbia devono essere dipinte con i medesimi colori presenti nello stabilimento balneare ove sono installate o, nel caso siano realizzate in legno, di colore naturale previo trattamento con impregnante trasparente.
E' vietato quindi l'impiego di materiali in metallo arrugginito e in legno non trattato con sistemi antischeggia nonché l'impiego di vernici tossiche.
Così come è vietata l'installazione di paratie, coperture o altro, a protezione dei manufatti e degli impianti collocati sull'arenile, di altezza tale da impedire la visione del mare dallentroterra.