Stabilimenti balneari e mosconai: non occorre più comunicare i prezzi al Comune

I prezzi dovranno essere resi pubblici unicamente esponendo al pubblico un modello approvato dalla Regione.
Data di pubblicazione

Ci sono novità per gli stabilimenti balneari e i concessionari di noleggio imbarcazioni da diporto (i cosiddetti "mosconai"), in tema di pubblicità dei prezzi.

A seguito della recente introduzione dell’art. 4 bis nella L.R. Emilia Romagna n. 9 del 2002, intitolato “Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni”, i gestori di stabilimenti balneari e i concessionari di noleggio imbarcazioni da diporto dovranno pubblicare i prezzi praticati unicamente con l’esposizione al pubblico di un avviso redatto sulla base di un modello che la Regione Emilia Romagna approverà prossimamente. 

Non è quindi più dovuta la comunicazione al Comune (la legge 284/1991, altra norma che prevedeva questo adempimento, è stata abrogata nel 2011).

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 16:38