Scade il 31 marzo il termine per la regolarizzazione dei passi carrabili

Rientrano nell'obbligo di autorizzazione anche i residenti nelle aree Peep
Data di pubblicazione
L'Assessore ai Servizi al Cittadino, Donatella Turci, e il Dirigente del Settore, Angelo Arcangeli, hanno illustrato questa mattina agli organi di informazione le novità sulla problematica relativa alla regolarizzazione dei passi carrabili. Nel corso del 2002 gli uffici comunali hanno provveduto a informatizzare tutte le domande di regolarizzazione pervenute negli anni passati, provvedendo a rilasciare l'autorizzazione e il cartello di passo carrabile agli aventi diritto. E' stato fissato al 31 marzo 2003 il termine ultimo per la presentazione delle domande di regolarizzazione degli accessi e dei passi carrabili esistenti nel territorio del Comune di Rimini; rientrano nell'obbligo di regolarizzazione anche i residenti nelle cosiddette 'aree Peep'. Successivamente al 31 marzo si provvederà a una capillare verifica sul territorio del rispetto della regolarizzazione. L'ufficio passi carrabili è collocato in via Marzabotto 25 L'Amministrazione Comunale di Rimini ha deliberato, nell'anno 2000, l'abrogazione del canone annuale di concessione sui passi carrai. Pertanto nel Comune di Rimini nessun onere annuale è previsto per il possesso e l'esposizione del cartello di passo carrabile. Il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione prevedono che accessi e passi carrabili debbano essere sempre autorizzati. Nel dettaglio, a norma dell'articolo 22 del Codice della Strada, è disposto: - che senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato e che gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere autorizzati; - che chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 137,55 a 550,20 euro. Con la modifica introdotta dall'articolo 36 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 vengono distinti 1) gli accessi realizzati con apposite opere intese a rendere fruibile il passo o a facilitarne l'utilizzo; 2) gli accessi posti a filo del manto stradale ovvero senza opere visibili o manufatti di qualsivoglia tipo sul suolo pubblico atti a facilitare l'accesso alla proprietà privata. Nel primo caso la normativa dispone, oltre all'obbligo di autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, l'esposizione del cartello di divieto di sosta. Nel secondo caso, fermo restando l'obbligo di autorizzazione, l'esposizione del cartello è facoltativa. Occorre precisare che solo grazie alla regolare esposizione del cartello può essere fatto valere il divieto di sosta, attivando la Polizia Municipale per la rimozione forzata dei veicoli indebitamente parcheggiati davanti all'accesso. Si precisa altresì che sul territorio comunale è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari che riproducono i simboli previsti dal Codice della Strada. Il segnale ha dimensioni di cm 45 X 25 o cm 60 X 40, nella parte alta porta indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione e in quella bassa il numero e l'anno del rilascio dell'autorizzazione.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:20