In riferimento all'articolo apparso in data odierna su La Voce di Romagna - Rimini, dal titolo "Assunta senza periodo di prova"
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Con riferimento all'articolo apparso in data odierna su La Voce di Romagna - Rimini, dal titolo "Assunta senza periodo di prova", in cui vengono avanzati dei dubbi sulla legittimità dell'azione amministrativa in relazione alla assunzione alle dipendenze del Comune di Rimini della Sig.ra Emma Petitti ed al collocamento della stessa in aspettativa senza assegni, l'Amministrazione comunale afferma quanto segue.

In primo luogo occorre precisare che nel caso presente è stata fatta applicazione delle norme che regolano le ineleggibilità e le incompatibilità degli amministratori locali, quando questi rivestano contemporaneamente lo status di dipendenti pubblici.

Come è noto, infatti, ai sensi del Testo unico degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale i dipendenti del Comune.

Il medesimo Testo unico stabilisce anche che qualora la causa di ineleggibilità derivante dallo status di dipendente comunale sopravvenga successivamente all'elezione (come nel caso del consigliere Petitti, che non era dipendente al momento dell'elezione, ma lo è divenuta successivamente), essa può essere rimossa mediante il collocamento in aspettativa non retribuita e precisa che l'aspettativa stessa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e per tutta la durata del mandato.

Al riguardo si rileva che la concessione dell'aspettativa era per il Comune un atto dovuto, rispetto al quale all'Ente non era riconosciuta alcuna discrezionalità.

Venendo al distinto aspetto relativo all'assunzione della Sig.ra Petitti a tempo indeterminato presso il Comune, si deve premettere che il rapporto di pubblico impiego esiste fin dal momento della stipulazione del relativo contratto. Si tratta di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'origine, la cui stabilità risulta sottoposta al positivo superamento del periodo di prova.

Da tale presupposto discende che deve essere smentita l'affermazione contenuta nell'articolo, ovvero quella secondo cui la Sig.ra Petitti non sarebbe ancora "una dipendente di ruolo" del Comune di Rimini, in quanto "potrà esserlo solo dopo che avrà svolto quei benedetti 6 mesi di prova".

E', invece, vero il contrario. La Sig.ra Petitti è già oggi e fin dal settembre 2007, dipendente con contratto a tempo indeterminato del Comune di Rimini, con l'unica particolarità che essa risulta collocata in aspettativa senza assegni.

Inoltre, va decisamente smentito l'assunto su cui poggia l'intero ragionamento contenuto nell'articolo di stampa, ovvero il preteso principio secondo cui è possibile sospendere solo ciò che ha avuto un inizio.

In proposito è appena il caso di osservare che di tale principio non vi è traccia nell'ordinamento del pubblico impiego ed, anzi, è possibile segnalare numerosi casi in cui il rapporto di lavoro deve essere sospeso fin dalla sua instaurazione. A mero titolo esemplificativo si ricordano i casi, tutt'altro che infrequenti, in cui il lavoratore neo assunto non possa prendere servizio immediatamente, perché in malattia o in astensione obbligatoria per maternità, con interdizione al lavoro.

Anche nei casi sopra citati, come in quello dell'aspettativa per mandato elettivo, il periodo di prova rimane sospeso per tutta la durata dell'assenza del lavoratore e decorre dall'inizio del servizio attivo.

Tanto premesso si deve ribadire la piena correttezza e legittimità dell'operato degli uffici.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:10