Respinto il ricorso alla gara per l’assistenza, sorveglianza e pulizia nei servizi per l’infanzia

Il Tar dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della ditta Lacerenza multiservice e conferma l’aggiudicazione del servizio a “Formula servizi”.

Data di pubblicazione

Ricorso respinto, risarcimento delle spese di lite - al Comune di Rimini e a “Formula servizi” - e conferma degli esiti della gara approvati dal Comune di Rimini. Questa, in estrema sintesi, la decisione del Tar dell’Emilia Romagna, chiamato a decidere sul ricorso presentato  da Lacerenza Multiservice s.p.a. - società che ha partecipato - classificandosi al secondo posto per un punto - alla gara europea a procedura aperta, bandita dal comune di Rimini per l'affidamento del servizio di assistenza, sorveglianza e pulizia nei servizi per l'infanzia (nidi e scuole per l'infanzia) per il quadriennio 2022-2026.

La Lacerenza Multiservice contestava l’aggiudicazione del primo contratto applicativo della gara relativo al periodo 01/09/2022 - 31/08/2023, al costituendo R.T.I. “Formula Servizi alle persone” composto da Società Cooperativa O.n.l.u.s. (capogruppo) e Prime Cleaning Società Cooperativa (mandante), classificatasi al primo posto.

Lacerenza riteneva illegittima l’aggiudicazione della gara a RTI Formula Servizi in quanto la Commissione giudicatrice, valutando l’offerta tecnica presentata dalla ricorrente, non le avrebbe ingiustamente attribuito il punteggio di un punto alla voce “Qualità e Ambiente” e, più specificamente, riguardo al sottocriterio “Certificazioni di qualità”, nella parte in cui il Disciplinare di gara stabilisce che al possesso della Certificazione “SA 8000” deve essere attribuito un punto. Certificazione di qualità che è stata dichiarata in suo possesso da Lacerenza ma che invece, per la commissione, non era da considerare  in regola perché rilasciata da un ente non accreditato.

Aspetto particolarmente rilevante visto che il punto in questione, alla fine, è risultato determinante per l’esito finale e l’affidamento a Formula servizi della gara.

L’Amministrazione comunale di Rimini si è poi costituita in giudizio, così come la RTI Formula servizi, ritenendo infondato il ricorso chiedendone la reiezione.

Il Tar dell’Emilia Romagna ha infine rilevato che il ricorso si palesa, effettivamente infondato, dando ragione al Comune di Rimini. Tra le motivazioni, quella per cui “la presentazione in gara di documentazione certificativa oggettivamente inidonea allo scopo di comprovare il possesso della certificazione di qualità “SA 8000” è dipesa unicamente dal comportamento negligente dell’interessata che, da un lato non si è premurata di accertare se l’organismo che le ha rilasciato la certificazione fosse o meno accreditato a tale scopo e dall’altro lato, pur avendo solo avviato il procedimento diretto a conseguire detta certificazione da organismo accreditato, ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di essere in possesso del riferito requisito… In definitiva, Il Collegio ritiene del tutto insussistenti le doglianze della ricorrente”… Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente, quale parte soccombente, alla refusione alle controparti resistenti delle spese di lite, con liquidazione delle stesse”.  Spese quantificate per l’importo complessivo di 8mila euro, oltre accessori di legge, di cui  4 mila in favore di Comune di Rimini e 4 mila  in favore di RTI tra Formula Servizi alle persone soc. coop ONLUS e Prime Cleaning Società cooperativa.

“Un esito - dichiara l’Amministrazione comunale di Rimini - che conferma non solo la bontà della gara per l’affidamento di un servizio delicato come quello dell’assistenza nei servizi educativi, ma anche la legitittimità e la scrupolosità dei controlli messi in atto dall’Amministrazione per la verifica delle documentazioni dichiarate. Il principio alla base della condotta della commissione è stato improntato, come sempre, alla massima trasparenza e scrupolosità, al fine di garantire che ogni euro pubblico sia investito per ottenere il migliore servizio alla comunità. Oltre al corretto operato della commissione,  sottolineando in particolare la scrupolosità e correttezza dei controlli, è anche da sottolineare l’operato dell’avvocatura civica comunale nella predisposizione della documentazione utile per il buon esito finale”.

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704111
PEC protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 
P.iva 00304260409

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - FRONT OFFICE
Piazza Cavour 29 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704704
Email: urp@comune.rimini.it

 

Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:33