Con il provvedimento, che poggia sulla legge del 31 luglio 2017 (legge Lorenzin), si dispone il divieto di accesso ai servizi educativi e alle scuole per l’infanzia comunali, privati e statali dei minori i cui genitori non abbiano presentato la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per legge. Il divieto decorre dalla data di pubblicazione dell’ordinanza e resta valido fino a quando i genitori non avranno adempiuto gli obblighi di legge.
L’ordinanza fa seguito alla Legge 31 luglio 2017 – la legge Lorenzin – che estende, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l’obbligo e la gratuità da quattro a dieci vaccinazioni al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale. La legge prevede, tra l’altro, che i dirigenti scolastici delle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione ed i Responsabili dei Servizi Educativi per l’Infanzia, dei Centri di Formazione Professionale Regionale e delle Scuole Private non Paritarie, siano tenuti all’atto dell’iscrizione del minore a richiedere la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie che, per i Servizi Educativi per l’Infanzia e per le Scuole per l’Infanzia, costituisce requisito di accesso.
L’ordinanza richiama sia il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 sia il Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2017, che hanno come obiettivo quello di conferire uno stato di protezione a quei soggetti sani che, per alcune condizioni epidemiologiche, di salute, occupazionali o comportamentali, sono esposti al pericolo di contrarre determinate infezioni, nonché quello di ottenere la riduzione e, quando possibile, l’eradicazione di alcune malattie infettive per le quali non esiste una terapia o che possano essere causa di gravi complicazioni.
Sulla base dei dati forniti dall’AUSL della Romagna (rif. dicembre 2018 – coorte vaccinale 2016), risulta ad oggi per il Distretto di Rimini una percentuale di copertura delle vaccinazioni che va dal 93,3% (per polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse e Hib), all’89,6% (per MPR – morbillo, parotite e rosolia).
Negli ultimi mesi l’Amministrazione comunale, con diverse e successive comunicazioni, ha informato gli interessati circa la sussistenza degli obblighi normativi previsti, comunicando quindi le conseguenze derivanti dall’inadempimento. Ciò nonostante ad oggi risultano ancora situazioni di minori non in regola con gli obblighi vaccinali frequentanti i servizi educativi e scuole dell’infanzia del territorio.
A questo scopo l’Amministrazione ha ritenuto indispensabile adottare un’ordinanza contingibile e urgente al fine di garantire il rispetto del provvedimento di sospensione previsto dalla legge. L’inottemperanza all’ordinanza - valida a tutto il 30 giugno 2019, data di conclusione del calendario scolastico - prevede ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione pecuniaria determinata nei limiti di legge (da 25 euro a 500 euro, in via breve 50 euro) per ogni giorno di frequenza in violazione della sospensione.