Un provvedimento regionale che in sinergia con gli altri previsti dal Pair ha l'obiettivo di contenere le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera che vengono aggravate a causa delle dispersioni di calore negli edifici, un corretto utilizzo delle aperture esterne degli esercizi commerciali può infatti ridurre il consumo energetico dal 30 al 50 %.
Con l’entrata in vigore dell’ordinanza sarà dunque obbligatoria anche nel territorio comunale, così come già avvenuto in diversi i comuni della regione, la chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali e degli edifici aperti al pubblico, quando sono attivati gli impianti di riscaldamento.
Il provvedimento precisa, che è considerata misura equivalente alla chiusura delle porte di accesso, l'installazione di dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti (lame d'aria o barriere d'aria) che svolgono la funzione di contrastare la fuoriuscita dell'aria calda durante le fasi di apertura delle porte.
Sono esclusi dal provvedimento gli esercizi commerciali le cui porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri commerciali) o che si affacciano verso ambienti riscaldati.
L'ordinanza sarà in vigore nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ovvero dal 15 ottobre al 15 aprile, e prevede per le violazioni l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 50 e 500 euro.
Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani
Obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico.
IL SINDACO
Premesso che
- il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e
inderogabile in tutte le politiche di questa Amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei
cittadini e sull’ambiente;
- uno scorretto utilizzo degli impianti di climatizzazione/riscaldamento invernale incide direttamente
sul fabbisogno energetico, favorendo l'incremento delle emissioni di inquinanti atmosferici;
- le azioni volte al contenimento delle dispersioni energetiche, rientrano tra le iniziative di
sensibilizzazione per favorire l'adozione di buone pratiche di efficienza energetica e promozione di
energia da fonti rinnovabili, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici.
Preso atto che
- il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la
Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci” – Covenant of majors – con lo scopo di
coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città la CO2 del 20%
attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che preveda la
definizione di tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed
educazione delle suddette iniziative;
- il Comune di Rimini:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/1/2009, ha aderito alla campagna
“Energia Sostenibile per l’Europa (SEE)” e al patto dei Sindaci impegnandosi ad andare oltre gli
obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 20%
attraverso l’attuazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 22 gennaio 2009, ha aderito al Patto dei
Sindaci, che comporta l'impegno da parte dell'amministrazione comunale, della riduzione delle
emissioni di CO2 di almeno il 23% andando oltre agli impegni previsti dal Patto dei Sindaci, ed ha
conseguentemente approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n.84 del 17 luglio 2014, il
proprio PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile), contenente l'inventario delle emissioni, le
azioni e gli interventi da intraprendere e le modalità di attuazione, per la riduzione delle emissioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 1 marzo 2016, ha approvato, come
ulteriore strumento operativo per il raggiungimento degli obiettivi del patto dei Sindaci al 2020, il
Piano Energetico Comunale.
Visto che
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), approvato dall'Assemblea Legislativa con
deliberazione n.115 del 11 aprile 2017, per il risanamento della qualità dell'aria, prevede l'adozione
di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva Comunitaria
2008/50/CE;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria
ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre
definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede, all'art.24 “Misure per la
sostenibilità ambientale degli insediamenti” delle Norme Tecniche di Attuazione, fra le misure
finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, da attuare su tutto il territorio regionale, l'obbligo di
chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con
accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo
Considerato che
- è abitudine, in molti esercizi commerciali (es. negozi, bar, ristoranti, cinema, sale mostra etc.),
mantenere permanentemente spalancate le porte di ingresso anche nei periodi di accensione di
impianti di riscaldamento invernale, generando così un aumento significativo del consumo
energetico, rispetto al normale fabbisogno per il riscaldamento, con conseguente incremento delle
emissioni di inquinanti atmosferici;
- nel caso di porte soggette a frequenti aperture si possono installare dispositivi affiancati alle porte
di accesso per l’isolamento termico degli ambienti, quali lame d'aria o barriere d'aria, dimensionati
in relazione all'altezza ed alle dimensioni dell'apertura, che svolgono la funzione di contrastare la
fuoriuscita dell'aria durante le fasi di apertura delle porte. Una barriera d’aria ben progettata
permette di evitare le perdite termiche derivanti dall’apertura delle porte in maniera significativa e
pur comportando un certo consumo di energia elettrica il dispositivo consente comunque, nel
bilancio complessivo, un risparmio energetico;
- per la stagione estiva si precisa che per l’impianto di raffrescamento si dovrebbe rispettare una
differenza tra la temperatura interna ai locali e quella esterna non superiore ai 7°C, infatti
differenze eccessive tra temperature esterne ed interne ai locali possono favorire l’insorgenza di
malesseri e patologie acute (ad es. raffreddori estivi ed invernali o dolori muscolo-scheletrici o
reumatici);
- per ottenere il miglior comfort alle temperature indicate, e al contempo contenere i consumi
energetici, occorrono comportamenti consapevoli da parte degli operatori presenti nei locali.
Richiamati
- il D.P.R. n.74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”;
- l'art.50 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n.155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per
un'aria più pulita in Europa”;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), approvato dall'Assemblea Legislativa con
deliberazione n.115 del 11 aprile 2017;
- le Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato
Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017 siglato unitariamente fra le
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna approvate della Giunta Regionale
n.1412 del 25 Settembre 2017;
- l'art.42 della della Legge Regionale n.16/2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”;
Per quanto sopra esposto
ORDINA
che nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ovvero dal 15 ottobre al 15 aprile, al
fine di evitare dispersioni termiche, vengano mantenute chiuse tutte le porte di accesso al pubblico
da parte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo
necessario all'entrata ed all'uscita ed alle operazioni funzionali all'esercizio (carico/scarico merci e
simili). Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici con accesso al pubblico dotati di
dispositivi affiancati/alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti (ad
esempio lame d'aria o barriere d'aria installate a regola d'arte) e i medesimi le cui porte non si
affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri commerciali) o che
si affacciano verso ambienti riscaldati.
RENDE NOTO CHE
la violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai
sensi dell'art.42 della Legge Regionale n.16/2017 non inferiore a 50,00 € e non superiore a 500,00
€ a carico del titolare dell'esercizio commerciale.
contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio;
- alla Polizia Municipale è demandato di far osservare la presente Ordinanza.
DISPONE CHE
- il presente provvedimento venga reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e la
comunicazione attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura e alla Polizia Municipale, nelle rispettive
sedi di Rimini;
- il presente provvedimento diventi immediatamente esecutivo ai termini di legge con la
pubblicazione all'Albo Pretorio.