BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/2001 e SS.MM.II. – ANNO 2019.
Data di pubblicazione
Il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. Possono accedere al contributo di cui trattasi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e s.m.i.;
- residenza in un Comune del Distretto Rimini (Rimini – Bellaria Igea Marina – Unione di Comuni Valmarecchia) nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;
- titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta pagata;
Oppure
- titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
oppure assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
- contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- avere la titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;il valore ISEE del nucleo familiare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo).
- Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto"ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, risultante da attestazione ISEE in corso di validità;
- canone mensile di affitto comprensivo delle rivalutazioni ISTAT ed escluse le spese condominiali non superiore ad € 700,00;