Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri o bottiglie di vetro, modificata anche l'ordinanza dei limiti e orari di durata delle manifestazioni
Data di pubblicazione

Con propria ordinanza il Comune di Rimini ha vietato la vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro.

Un divieto rivolto a chiunque, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro nelle aree a mare della ferrovia Rimini – Ancona e Rimini – Ravenna dalle ore 19 di  venerdì 4 luglio ale ore 6 di sabato 5 luglio e dalle ore 19 di sabato 5 luglio alle ore 6 di domenica 6 luglio 2014.

“Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art.650 del C.p. – recita l’ordinanza - e fatto salvo quanto già previsto per la vendita di bevande alcoliche in vetro dall’art. 34 del Regolamento di Polizia urbana, le trasgressioni all’ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.”

 Con altra e specifica ordinanza, inoltre, il Comune di Rimini ha disposto, tra venerdì 4 luglio e domenica 6 luglio 2013, la deroga del limite di durata delle manifestazioni a carattere temporaneo. La non applicazione dei limiti di orari e di durata della manifestazione concerne tutto il territorio comunale (ad esclusione delle aree particolarmente protette). Restano confermati i limiti per le emissioni sonore stabiliti dal Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:22