IMU E TASI: ADEMPIMENTI ACCONTO 2019

PAGAMENTO ENTRO IL 17 GIUGNO 2019
Data di pubblicazione

TASI: PER IL 2019 NON E' DOVUTA
Poiché dal 1° gennaio 2016 non sono più soggette a TASI le abitazioni principali (ad esclusione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9) e le relative pertinenze (il Comune di Rimini non ha previsto la TASI su nessun altro immobile), anche per il 2019 la TASI non è dovuta.

IMU : ENTRO IL 17 GIUGNO 2019 DEVE ESSERE VERSATA LA RATA DI ACCONTO IMU PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

  • ABITAZIONI DIVERSE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
  • ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO (categorie catastali A/1, A/8, A/9)
  • TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (ad esclusione degli immobili “merce” e dei fabbricati rurali strumentali)

ALIQUOTE IMU 2019

Per il calcolo del dovuto IMU restano valide le aliquote e le detrazioni relative all’anno 2015approvate dal Consiglio Comunale in data 18 marzo 2015 con Delibera di C.C. n. 20 recante "Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2015".

 

0,60%

per le seguenti tipologie di immobili:

  • unita' immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  • abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

0,89%

per le seguenti tipologiedi immobili :

  • abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto registrato, alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3 (*);
  • abitazioni e relative pertinenze locate o concesse in comodato, con contratto registrato, agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell’art. 2, c. 3, e dell’art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98 (*);
  • immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7;
  • terreni agricoli.

1,06%

per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all’interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;
  • abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3.

1,04%

per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie.

 

(*)  A decorrere dal 01 gennaio 2016, il comma 53 della Legge n. 208/2015 stabilisce che all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

ATTENZIONE: in data 19/07/2018 è stato firmato il nuovo accordo territoriale per i contratti di affitto a canone calmierato (canone concordato) che è entrato in vigore il 15/09/2018 ed ha effetto sui contratti stipulati da tale data. A seguito del nuovo accordo, sottoscritto ai sensi del D.M. del 16 gennaio 2017, per beneficiare dell’aliquota agevolata dello 0,89% e della riduzione del 25% dell'Imu prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, è necessaria l'attestazione di “rispondenza” (conformità) da parte di una delle associazioni di categoria firmatarie del nuovo accordo.

Se il nuovo contratto è stipulato con l’ausilio di una delle associazioni firmatarie (“contratto assistito”), l’attestazione è già insita nel contratto. Se, invece, non si è utilizzata l’assistenza (“contratto non assistito”) , la suddetta attestazione dovrà essere richiesta ad una delle organizzazioni firmatarie.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni previste per tale fattispecie, l'Ufficio Tributi richiede entro la scadenza della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ci si avvale delle agevolazioni:

  • per i contratti stipulati in base al precedente accordo territoriale, la presentazione del modello per la comunicazione degli estremi del contratto di locazione o, in alternativa, copia del medesimo;
  • per i contratti stipulati in base al nuovo accordo, copia del contratto e copia dell'attestazione di rispondenza per i contratti non assistiti.

 

IMU - QUOTA STATO: anche per l'anno 2019 e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (Legge di Stabilità 2013 - Art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012).


IMU - CALCOLO ON LINE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER IL 2019

L'ufficio Tributi mette a disposizione dei contribuenti uno strumento di calcolo semplice, che consente in pochi passaggi di determinare l'importo da versare per il 2019.

Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio, che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali.

La procedura di calcolo permette:

  • di calcolare l'imposta dovuta per il 2019 sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;
  • di visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;
  • di visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;
  • di calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento dell'acconto.

Si precisa che il contribuente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24: la procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione alle informazioni inserite per evitare di versare un importo errato. E' bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul nostro sito internet.

CALCOLO ONLINE (link esterno)

 Pagina WEB aggiornata al 12 giugno 2019.


Dove rivolgersi:

Direzione Risorse Finanziarie
Settore Tributi
Ufficio Tributi sugli immobili
Via Ducale, 7 - 47921 Rimini

Orario: lunedì e mercoledì 9.00-12.30; giovedì 9- 15.00
           martedì e venerdì: uffici chiusi al pubblico
Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio
e-mail: tributi@comune.rimini.it
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
Telefono: 0541 704631   Fax: 0541 704710

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 16:44