Il Tar dell’Emilia Romagna rigetta il ricorso dell’Agcm contro il Comune di Rimini per la richiesta di dismissione delle partecipazioni di Ieg nelle società di allestimenti fieristici

Il Tar dell’Emilia Romagna (sezione prima) ha espresso sentenza favorevole nei confronti del Comune di Rimini nel ricorso presentato attraverso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, respingendo l’annullamento del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini per il 2019, approvato in Consiglio Comunale.
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La delibera era stata impugnata dall’Agcm poiché il "piano di razionalizzazione" approvato, non occupandosi - correttamente, in base all'odierna sentenza - di Italian Exhibition Group, di fatto ne ammetteva, implicitamente, il mantenimento da parte del Comune, e, attraverso la stessa società, autorizzava implicitamente anche la detenzione delle partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale. Secondo il parere dell’Agcm queste partecipazioni dovevano viceversa essere dismesse, perché il loro mantenimento avrebbe potuto comportare “vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici”.  

Un’ipotesi smontata dal Tribunale amministrativo di Bologna. Nel dispositivo della sentenza, il collegio evidenzia tra i vari aspetti come la norma in materia “ammetta testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale ‘prevalente’ e non già 'esclusivo' la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi consenta a tali società di perseguire anche altri oggetti, purché non in via prevalente, sì che la lettura restrittiva pervicacemente sostenuta dall’Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma”. 

Inoltre il Tar sottolinea come l’attività fieristica rientri in un contesto concorrenziale nel quale è “pienamente condivisibile l’assunto della società IEG secondo cui alle società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse”. 

In altre parole non sussistono motivi per Ieg di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite in quanto non si ravvisa una lesione della concorrenza. “Un grande risultato, che testimonia ancora una volta la correttezza delle azioni dell’Ente – commenta l’assessore alla Partecipate Gian Luca Brasini. Una sentenza che non dà margini di interpretazione e che dimostra come le illazioni di alcuni fossero infondate e solo strumentali”. 

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 16:32