ICI - Classamento immobili di categoria "E"

Entro il 3 luglio 2007 va presentata la dichiarazione di variazione ai competenti uffici dell'Agenzia del Territorio
Data di pubblicazione

Il collegato alla Finanziaria 2007 (articolo 2, commi 40 e 4, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 – convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2006 n. 286) ha previsto che gli immobili, o loro porzioni, destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell’ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, siano censiti in catasto come unità immobiliari autonome ed inserite in altra appropriata categoria di diverso gruppo.
Tutto questo qualora presentino autonomia funzionale e reddituale.

In pratica si è stabilito che tutte le unità immobiliari, situate nei grandi complessi pubblici o privati (stazioni, aeroporti, spazi espositivi, ecc.) ed utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, devono essere dichiarate in Catasto, da parte degli intestatari, per la revisione della dichiarazione e della rendita, “scorporandoli” dalla categoria “E”. Dette unità immobiliari saranno accatastate autonomamente, identificate e dotate di rendita catastale coerente con la tipologia di attività esercitata.

Pertanto, i titolari di diritti reali sugli immobili in argomento, che per effetto del criterio stabilito dal citato comma 40, richiederanno una revisione della qualificazione, e quindi della rendita, dovranno presentare la dichiarazione di variazione ai competenti uffici dell’Agenzia del Territorio, entro il 3 luglio 2007 (nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge). In caso di inottemperanza, gli Uffici dell’Agenzia del Territorio provvedono d’ufficio all’aggiornamento delle posizioni catastali, con addebito degli oneri ai soggetti inadempienti.

Si ritiene opportuno evidenziare che, per effetto della variazione catastale suddetta, gli immobili saranno assoggettati all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e che la nuova rendita avrà effetto, a fini fiscali, dal 01.01.2007.

Al fine di una più chiara comprensione della norma, si riportano in allegato i relativi provvedimenti emanati dall’Agenzia del Territorio, contenenti le modalità tecniche, operative ed i criteri per l’individuazione degli immobili da assoggettare ad un nuovo classamento.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:21