Entra in vigore dal 2 ottobre l’ordinanza che disciplina l’accesso alla spiaggia nel periodo invernale, con l’obiettivo di salvaguardare il decoro dell'arenile e garantire l’accessibilità in sicurezza alla spiaggia, anche al di fuori della stagione balneare estiva.
Agli ingressi degli stabilimenti balneari non sono ammesse recinzioni, barriere o cancelli che impediscano il libero transito pedonale e l’accesso ai portatori di handicap o che ostacolino il raggiungimento della battigia. Nel rispetto di questa disposizione, è comunque consentita l’installazione di elementi che possano regolarne l’accesso.
L'ordinanza prevede la possibilità per gli operatori di installare barriere invernali “anti sabbia”, con il fine di impedire che il vento produca cumuli di sabbia nella parte di arenile più a monte. Le barriere anti sabbia devono essere di facile e rapida rimozione, collocate parallele alla linea di battigia, di altezza massima di un metro e mezzo e devono essere realizzate in modo da consentire almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia di larghezza non inferiore a 130 centimetri per ogni stabilimento balneare. Le barriere anti sabbia devono essere costituite da piedritti semplicemente infissi nella sabbia e pannelli in metallo, legno o plastica aventi comunque superfici lisce prive di asperità.
È inoltre vietata l'installazione di paratie o coperture a protezione dei manufatti e degli impianti presenti sull'arenile che abbiano un’altezza tale da occludere i coni visivi verso il mare o che non garantiscano la visibilità delle spiagge. Infine è vietato l'accumulo disordinato di attrezzature e materiali vari che possano pregiudicare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini che accedono all'arenile.