ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.
Data di pubblicazione
IL PRESIDENTE
Visto il [...]
ORDINA
permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente provvedimento:
- al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici;
- l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);
- nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione;
- al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita solo ed esclusivamente lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada);
- le disposizioni inerenti all’attuazione al piano di riassetto complessivo della mobilità della provincia di Rimini, finalizzato a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone definite con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 22 marzo 2020 restano in vigore;
- le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020;
- la presente Ordinanza è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute.
Documenti
ordinanza_4aprile2020_-_decreto_58_2020.pdf
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