Contrasto al gioco d'azzardo, rispetto della dignità e tutela dell'interesse generale; approvate in commissione consiliare modifiche al “Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità sulle aree pubbliche e di uso pubblico”

Garantire un'attività pubblicitaria rispettosa della sensibilità, delle fragilità e della dignità delle persone e vietare le comunicazioni commerciali che pubblicizzano i giochi d'azzardo sugli immobili di proprietà o gestione comunale, e su quelli dati in concessione o affitto a terzi.

Data di pubblicazione

Sono queste le principali novità inserite nel “Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico” del Comune  di Rimini, illustrato e approvato questa mattina dalla I Commissione Consiliare. Insieme ad esse è previsto  anche il divieto di sponsorizzazione comunale per qualsiasi forma di attività legate a forma di pubblicità contrastante con il codice Iap (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria), riconosciuto da un patto di intesa siglato con l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che prevede una comunicazione commerciale onesta, veritiera e a tutela del pubblico e dell'interesse generale.

Si tratta di modifiche che hanno lo scopo di assicurare la realizzazione di una comunicazione commerciale come servizio per il pubblico, con particolare riguardo alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo patologico e al divieto di gioco per i minori. Nello specifico, l'articolo inserito – l'1 bis – recita:

Comunicazioni commerciali vietate

1. In tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari di ogni tipo il cui messaggio pubblicitario non rispetti i principi espressi dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale relativi a “Violenza, volgarità, indecenza”, “Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona”, “Giochi con vincita in denaro” .

2. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità (anche fonica) contrastante con i principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale richiamati al comma    1.

3. Tali comunicazioni commerciali sono vietate anche qualora l'esposizione venga effettuata su veicoli di ogni genere.

4. Analogo divieto sussiste qualora di tali comunicazioni venga richiesta l'affissione sugli impianti comunali.

5. Le pubblicità che non rispettino i principi di cui al comma 1 sono altresì vietate sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione o in gestione alla stessa, così come sugli immobili comunali dati in concessione/affitto/uso a terzi.

6. Ogni forma di pubblicità contrastante con le disposizioni dettate dal citato Codice, non può essere oggetto di sponsorizzazioni per le attività svolte dall'Amministrazione comunale.

7. L'inosservanza di tali divieti comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari.

8. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguate alle disposizioni su citate in occasione del loro rinnovo o subentro.

9. E’ istituita una commissione di tre persone, che valuti i casi di pubblicità controversa, deputata al rilascio del nulla osta entro 3 giorni dalla richiesta per autorizzazioni ed affissioni

“Si tratta di misure volte a tutelare i cittadini e i consumatori - spiega l’assessore al Bilancio del Comune di Rimini, Gian Luca Brasini – soprattutto quelli più sensibili al fenomeno in espansione del gioco d'azzardo e alle ludopatie. Con la crisi economica si sono espanse negli ultimi anni l'utilizzo di slot machine, sale bingo, ricevitorie, gestione di apparecchi di intrattenimento, sale scommesse, con circa 350 le persone prese in carico negli ultimi 10 anni per ludopatie e gioco d’azzardo patologico nel territorio riminese. Con queste nuove disposizioni andiamo a garantire lo svolgimento di un'attività pubblicitaria più rispettosa ed etica”.

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Ultimo aggiornamento

11/08/2023, 12:23