LAmministrazione Comunale di Rimini, in considerazione della specificità del contesto territoriale e del percorso avviato di redazione dei nuovi strumenti di pianificazione (Piano Strutturale e Regolamento Edilizio), ha deciso di escludere o limitare in alcuni casi lapplicazione delle misure di legge "laddove lutilizzo in modo diffuso e generico comporterebbe effetti negativi dal punto di vista dellimpatto sul paesaggio, dellinserimento nel contesto o limiterebbe le possibilità di trasformazione e riqualificazione che i nuovi strumenti urbanistici delineeranno o comporterebbe la perdita o lalterazione di quegli edifici a valenza culturale e storico testimoniale".
In sintesi si è scelto di escludere lapplicabilità delle norme a:
- Gli edifici destinati a zone B0 e BT0. Sono edifici storici per i quali il P.R.G. vigente consente solo interventi di restauro e risanamento senza demolizione o alterazione della sagoma. Tra questi i cosiddetti "villini";
- Gli edifici che ricadono nelle aree di interesse paesaggistico così come perimetrale nei decreti di vincolo dei colli di Covignano e di San Martino Montelabate - San Lorenzo in Correggiano;
- Gli edifici compresi nella cosiddetta fascia turistica, individuata dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e quelli compresi nella fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi Uso e Marecchia;
- Gli edifici che hanno già utilizzato gli incrementi di superfici dalle norme di P.R.G.;
- Gli edifici appartenenti al cosiddetto "Villaggio dei Lavoratori", in quanto insediamento della fine anni '40 con particolare impianto urbanistico, la cui riqualificazione abbisogna di un progetto complessivo e coordinato;
- Gli edifici di tipologia a schiera compresi in piani attuativi di iniziativa pubblica o privata.
Quindi si è ritenuto di limitare lapplicabilità delle norme per: le zone agricole. Per questi e per i ghetti "non storici" sono ammessi ampliamenti a condizione che non superino le altezze previste dal P.R.G. (7,5 metri per i primi e 8,5 metri per i secondi), al fine di salvaguardare il contesto ambientale e paesaggistico.
In tutte le zone gli ampliamenti non sono consentiti nei manufatti accessori esistenti in corpo staccato rispetto alledificio abitativo.
Lapplicabilità della normativa regionale sul "Piano Casa" è consentita per le seguenti tipologie abitative:
- Ampliamenti per immobili mono e bifamiliari con superficie massima di 350 metri quadrati. Sono previsti aumenti volumetrici pari al 20 per cento (fino a un massimo di 70 metri) e al 35 per cento (fino a un massimo di 135 metri);
- Demolizione e ricostruzione per tutti gli edifici (naturalmente non esclusi da leggi e normative vigenti) con incremento del 35 per cento o del 50 per cento per gli edifici incongrui da delocalizzare.
E un buon provvedimento- dichiara lAssessore alla Pianificazione Territoriale del Comune di Rimini, Antonio Gamberini- perché di fatto già in sintonia con il percorso del Piano strutturale. Credo che in questo modo si mantenga inalterato lobiettivo di rilanciare ledilizia, ma in maniera equilibrata, rispettando le caratteristiche del territorio, in particolare delle tutele ambientali, paesaggistiche e architettoniche degli edifici, dando risposte strutturali al tema della sicurezza, cominciando dalla normativa antisismica e del risparmio energetico.