Con sentenza n. 1299/2008 depositata lunedì 27 ottobre 2008, il Tribunale di Rimini ha accolto lappello proposto dal Comune di Rimini contro la sentenza n. 726/2007 del Giudice di Pace di Rimini che aveva accolto in primo grado i rilievi mossi dal Signor Guglielmo Guerra in merito alle spese di notifica di una sanzione amministrativa per violazione di un articolo del Codice della Strada. Vicenda, abbondantemente commentata nei mesi scorsi dagli organi dinformazione locale, e messa in relazione alle contestazioni per le sanzioni del vigile elettronico.
Il Tribunale di Rimini, riformando totalmente la sentenza impugnata, ha rigettato lopposizione al verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada proposta dal privato, ritenendo fondati tutti i motivi di appello formulati dal Comune di Rimini. Riconoscendo quindi:
- Corretta la notificazione del verbale e legittima lesternalizzazione del servizio;
- Motivata la quantificazione delle spese di notifica.
Il Tribunale di Rimini ha pure ravvisato, nella sentenza di primo grado del Giudice di Pace, il vizio di ultrapetizione; vale a dire, il giudice si è pronunciato andando oltre rispetto a quanto richiesto, determinando con ciò la violazione delle norme processuali e di riparto di giurisdizione.
Riguardo alla notifica dei verbali di contestazione ed allesternalizzazione delle funzioni materiali connesse allattività contravvenzionale del Corpo di Polizia Municipale, il Tribunale di Rimini ha chiarito che non sussiste alcuna illegittimità negli atti di Giunta e Consiglio Comunale di Rimini, né la nullità conseguente della notificazione del verbale di accertamento, essendo detta notifica effettuata attraverso servizio postale e consistendo lattività del soggetto incaricato in adempimenti meramente materiali.
Il Tribunale di Rimini ha inoltre ritenuto legittima, perchè sufficientemente motivata, la delibera di Giunta Comunale disapplicata dal Giudice di Pace, precisando che il giudice ordinario esercita un controllo di legittimità e non un controllo di merito sulle scelte dellAmministrazione Comunale.
Infine il Tribunale di Rimini ha ritenuto legittimo e motivato lavviso di accertamento della violazione nella parte in cui ha posto a carico del privato le spese, avendo correttamente applicato larticolo 204 comma II del Codice della Strada, che consente allente che applica la sanzione a porre le spese di notifica e di bollo a carico del soggetto sanzionato.