29/03/2007 - Statuto Comunale: approvata la modifica dell'art.13 inerente la composizione della Giunta.

Data di pubblicazione

OGGETTO: Statuto Comunale. Modifica del comma 1 dell'art. 13 «Composizione della Giunta Comunale». Approvazione.

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IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO CHE :

·        in attuazione dell'art. 4, legge 142 del 08/06/1990, «Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali» i Comuni e le Province adottano il proprio Statuto;

·        il Consiglio Comunale, con delibera n. 295 del 08/10/1991, ha approvato lo «Statuto del Comune di Rimini», il quale poi, nel corso del tempo è stato sottoposto a revisioni e modifiche, resesi necessarie per adeguarlo e conformarlo alle novazioni legislative introdotte nell'ordinamento;

VISTO l'art. 47 del T.U.E.L. che disciplina la composizione delle giunte e in particolare il comma 1 e 2 che recitano:

«1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità»;

«2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo e minimo degli stessi»;

TENUTO CONTO che in relazione a tale disposto lo Statuto Comunale di Rimini:

·        all' art. 13«Composizione della Giunta Comunale» prevede che:

·        (comma 1) «La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso tra otto e dodici, tra cui il Vice Sindaco»;

VISTA la lettera del Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale, dove si rappresenta e motiva l’opportunità di poter fruire, laddove e quando ve ne sia la necessità, di un organo collegiale che nella sua composizione numerica esprima il massimo della potenzialità, per far fronte alle esigenze politico-amministrative del governo della città di Rimini, che per realtà sociale, economica, produttiva risulta particolarmente complessa;

RILEVATO che la soluzione adottata nello StatutoComunale, riguardo alla composizione dell’organo esecutivo, è quella di una “forbice numerica” - con un numero minimo di otto e uno massimo di dodici assessori - ove il limite massimo – assoluto e teorico – è inferiore a quello consentito dal suddetto art. 47 del TUEL, che è di quattordici;

RITENUTO in ragione di quanto esposto, procedere ad una modifica del comma 1 dell’art. 13 dello Statuto per allinearlo alla norma di legge e poter corrispondere con una composizione dell’organo giuntale adeguata a tutte le esigenze di governo che anche in corso di mandato possono verificarsi;

TENUTO PRESENTE che il comma 1 dell'art. 13 dello Statuto, apportando la modifica sopra detta, viene così formulato:

«La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso tra otto e quattordici, tra cui il Vicesindaco»;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 4, dello Statuto Comunale che prevede la consultazione obbligatoria sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio a valenza generale, e l’art. 47 del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali che prevede il parere obbligatorio sulle modifiche statutarie, visto che sulla proposta in argomento:

·        con nota della Segreteria Generale prot. n. 23294 del 5 febbraio 2007, è stato richiesto ai Consigli Circoscrizionali del Comune di Rimini l'espressione del parere nel tempo di 30 giorni;

·        con nota prot. n. 42993 del 6/03/07 il Quartiere n. 1 ha espresso parere contrario;

·        con nota prot. n. 42825 del 6/03/07 il Quartiere n. 4 ha espresso parere favorevole;

·        con nota prot. n. 39860 del 1/03/07 il Quartiere n. 3 ha espresso parere favorevole;

·        con nota prot. n. 42693 del 6/03/07 il Quartiere n. 5 ha espresso parere favorevole;

·        con nota prot. n. 42866 del 6/03/07 il Quartiere n. 6 ha espresso parere favorevole;

il Quartiere n. 2 non ha fatto pervenire alcun parere entro il termine previsto;

VISTO il parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare Permanente in data 12.03.2007;

OSSERVATI:

·        lo Statuto Comunale che all'art. 65, comma 1 dispone: «Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dal T.U.E.L.»;

·        il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 che:

·        all'art. 42, comma 2, lettera a) stabilisce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare lo Statuto Comunale;

·        all'art. 6, comma 4, stabilisce che gli Statuti sono deliberati (dai rispettivi Consigli) con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

ATTESO che nella seduta del 15/03/2007 il Consiglio Comunale ha votato con deliberazione n. 27 la modifica statutaria surrichiamata con il seguente esito: 24 favorevoli, 8 contrari e nessun astenuto, su 32 Consiglieri presenti;

AVUTO PRESENTE che:

·        la delibera n. 27 contenente la modifica statutaria, per effetto della votazione espressa dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/03/2007 non ha riportato la maggioranza qualificata prevista dall’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (2/3 dei Consiglieri assegnati) e che pertanto ai sensi di legge occorre ripetere la votazione in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e che la modifica statutaria è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

·        in virtù dell’articolo di legge sopra indicato, l’argomento in oggetto è stato nuovamente sottoposto in votazione in successive sedute;

TENUTO ANCORA CONTO che:

- l’argomento (modifica del comma 1 dell’art. 13 dello Statuto) è stato iscritto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 21/3/07 e in prosecuzione di seduta del Consiglio Comunale del 22/03/07 e che nella seduta del 22/03/07 è stato votato in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 25 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astenuto (Cons. Casadei) su 38 presenti, e che l’atto deliberativo ha assunto il numero 30;

- la suddetta proposta deliberativa è stata conseguentemente iscritta all’ordine del giorno della seduta consiliare odierna per la seconda votazione dove è richiesta l’approvazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del T.U.E.L..

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 26 voti favorevoli, 9 contrari, nessun astenuto espressi dai n. 35 presenti (34 Conss. più il Sindaco);

A VOTI come sopra espressi;

DELIBERA

1.     di approvare la modifica al testo dell'articolo 13, comma 1 dello Statuto Comunale riformulandolo in questi termini: «La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso tra otto e quattordici, tra cui il Vicesindaco» (allegato 1);

2.     di dare atto che l'approvazione della delibera recante modifiche allo Statuto Comunale, è avvenuta ottenendo il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per due volte, in sedute di Consiglio Comunale che si sono svolte entro il termine di trenta giorni, come indicato dall'art. 6, comma 4 del T.U.E.L;

3.     di precisare che la modifica approvata al punto 1, dopo la pubblicazione del presente atto, confluirà nel testo dello Statuto Comunale, che sarà oggetto di pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali entrerà in vigore ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

4.     di precisare che la norma modificata, (allegato 1), sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

5.     di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dall' art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di C.C. n. 31 del 29.03.2007

Nuova formulazione dell’art. 13 in seguito ad approvazione della modifica del comma 1 (parola evidenziata in grassetto corsivo)

Art. 13
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso tra otto e quattordici, tra cui il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.

3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell' adunanza.

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