Contributi regionali volti all’acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap grave

A chi si rivolge

Destinatari

Il cittadino nella situazione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3° della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia effettuato i seguenti adattamenti:
- modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione medica per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione;
- modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna dell’autoveicolo tali da consentire alla persona con disabilità di accedervi ed utilizzarlo, quali pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico), sedile girevole con rotazione a 90°, sistema di ancoraggio della carrozzella con relativo sistema di ritenuta. Altri dispositivi saranno giudicati ammissibili sulla base di idonea documentazione tecnica e medica.

Chi può presentare

- il cittadino nella situazione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3° della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- chi ne esercita la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno;
- l’intestatario del veicolo, qualora si tratti di persona diversa dal disabile e con cui sussistano consolidati e verificabili rapporti di assistenza.

Cos'è

Contributo regionale, ai sensi della L.R. 29/1997, art. 9, lettera a), per l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap grave di cui al comma 3, art. 3 della Legge n. 104/1992.

Cosa serve

Compilare l'apposito modulo di domanda sotto riportata.

Documenti da allegare alla domanda:
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità dell’handicap, rilasciata dalle apposite Commissioni mediche, così come previsto dall’art. 4 della medesima legge;
- copia della patente di guida speciale o del certificato riportante gli adattamenti prescritti (per le sole modifiche ai comandi di guida);
- copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati;
- copia della documentazione di spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale).

E’ inoltre necessaria l’indicazione del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell’autoveicolo.
E’ quindi opportuno presentare anche copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità.

Tempi e scadenze

Le domande dovranno essere presentate, mediante invio dell'apposito modulo di richiesta, entro il 1° marzo di ogni anno, per i soli acquisti già effettuati (non è possibile presentare domande con preventivo di spesa).
Non è possibile presentare domanda per lo stesso acquisto o adattamento prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di quello precedente, salvo il caso di cancellazione dell’autoveicolo dal Pubblico Registro Automobilistico ovvero di furto dello stesso.

Costi e vincoli

LIMITE ISEE: Euro 23.260,00

Il contributo erogabile è pari al 15% della spesa sostenuta con un importo massimo ammissibile pari ad Euro 34.394,00.

Accedi al servizio

Come si fa

La domanda deve essere presentata:
- al C.A.A.D. (per i soli Comuni del Distretto di Rimini);
- ai Servizi Sociali del Comune di Riccione (per i soli Comuni del Distretto di Riccione).
- direttamente al proprio Comune di residenza.

Leggere attentamente quanto riepilogato nella "Tabella riassuntiva art. 9 L.R. 29/1997" sotto riportata.

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
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Area di riferimento

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Ultimo aggiornamento

26/04/2021, 09:30