Premessa
Con decreti del 6 aprile 2022, pubblicati sulla gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2022 sono stati indetti n. 5 referendum popolari; i relativi comizi sono convocati per
domenica 12 giugno 2022 dalle ore 7:00 alle ore 23:00.
Al fine di evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile che ogni elettore verifichi per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del diritto di voto (tessera elettorale - documento di identità').
COMPORTAMENTI E REGOLE DI PREVENZIONE STABILITE DALLE AUTORITÀ GOVERNATIVE E SANITARIE CHE OGNI ELETTORE DEVE RISPETTARE:
- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- l’uso della mascherina è fortemente raccomandato sin dall'ingresso del plesso e per tutta la durata delle operazioni di voto;
- mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
Ufficio Elettorale: orari di apertura periodo che precede le elezioni
Via Marzabotto, 25 - 47923 Rimini
Telefono 0541/704798 - 704797 fax 0541/704918
e-mail: elettorale@comune.rimini.it
e-mail certificata: direzione1@pec.comune.rimini.it
Responsabile dell'Ufficio: Dott. Pasquini Agostino
Orari di apertura nel periodo che precede le elezioni (accesso senza prenotazione):
- Lunedì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
- Martedì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
- Mercoledì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
- Giovedì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
- Venerdì 10 giugno 8:00 - 18:00
- Sabato 11 giugno 8:00 - 18:00
- Domenica 12 giugno 07:00 - 23:00
I 5 quesiti referendari
- abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
- limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
- separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
- partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
- l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Voto domiciliare per gli elettori positivi al Covid-19
Le tappe verso le elezioni
Voto degli italiani all'estero
Propaganda elettorale (normativa e spazi di affissione)
Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche sono le seguenti: legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); gli artt. 1,6,17,18,19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche) ; legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica).
Con Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 04 aprile 1956, n. 212 eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosidetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.
Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:
- dalla data di convocazione dei comizi elettorali (7 aprile 2022)
- per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione,
- per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;
- dal 30° giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa)
I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, hanno diritto, a partire dal 30' giorno antecedente le elezioni, ad avere un proprio spazio per l'affissione dei manifesti, nei tabelloni predisposti dal Comune. L'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata alla Giunta del Comune entro il 34' giorno antecedente quello di votazione. L'ultimo giorno utile per questa elezione è il 9 maggio 2022.
Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.
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Propaganda a mezzo affissione di stampati
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Propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva
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Propaganda fonica, figurativa su mezzi mobili, luminosa, e volantinaggio
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Propaganda istituzionale
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Agevolazioni postali e fiscali
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I sondaggi
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Richiesta di locali comunali e piazze
Avvisi, comunicati, notizie, disponibilità incarico scrutatore, presidente
Servizio di trasporto gratuito al seggio - Voto assistito - Voto domiciliare - Voto delle persone non deambulanti
1 - Trasporto al seggio
Al fine di agevolare l'esercizio di voto per le persone disabili o con ridotta capacità motoria, l'Amministrazione Comunale ha predisposto un servizio di trasporto gratuito ai seggi. Il trasporto, tramite pulmino appositamente attrezzato, verrà effettuato nella giornata di Domenica 12 giugno dalla Cooperativa Sociale "La Romagnola Onlus" dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
Sarà possibile prenotare il servizio al numero 348 8572642 nei seguenti giorni:
- Sabato 11 giugno dalle ore 8:00 alle ore 12:00;
- Domenica 12 giugno dalle ore 8:30 alle ore 15:30.
2 - Voto delle persone non deambulanti
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale, oppure in altra sezione appartenente alla stessa circoscrizione amministrativa priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L.
Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale purché dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Poiché l'attestazione deve essere trattenuta dal seggio, occorre premunirsi di una copia, anche non autentica, da consegnare al Presidente. Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso la sede dell'A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo) ambulatori certificazioni tutti i mercoledì e i giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:30
3 - Voto assistito
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'Azienda U.S.L..
La certificazione viene trattenuta dal Presidente del seggio.
Se nella certificazione rilasciata, l'infermità viene dichiarata permanente, l'elettore, onde evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico ha la possibilità di presentare una richiesta al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tendente ad ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso Comune, di apposito simbolo sulla tessera elettorale.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido.
Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso la sede dell'A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo) ambulatori certificazioni tutti i mercoledì e i giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:30.
Domenica 12 giugno 2022 (giorno di votazione) sarà aperto l'ambulatorio n. 1 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 in via Coriano n. 38 (Colosseo) ingresso "D" piano terra.
4 - Voto domiciliare
Possono richiedere di essere ammessi al voto nella predetta dimora:
- Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto gratuito ai seggi (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato);
- Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,
Per esercitare tale diritto, l'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tra il 40° e il 20° giorno antecedente le elezioni (tra il 3 maggio e il 23 maggio) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, indicando il completo indirizzo.
Alla dichiarazione devono essere allegati:
- Copia della tessera elettorale;
- Certificazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L. da cui risulti l'esistenza dell'infermità fisica tale da impedire l'elettore di recarsi al seggio;
Le certificazioni mediche sono effettuate da funzionari medici appositamente designati, a domicilio, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi entro il 23 maggio presso il dipartimento di Sanità Pubblica, A.U.S.L. Rimini, sita in via Coriano n. 38 (Colosseo),
per informazioni tel. 0541 707290 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00.
Il voto verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell'elettore, con l'assistenza di uno scrutatore e del segretario.
(DPR 3 gennaio 2006, n. 1)
Rappresentanti dei partiti o dei promotori del referendum
Designazione dei rappresentanti presso il seggio elettorale:
I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e ciascuno dei promotori del referendum possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o dai promotori del referendum.
Tale persona deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori del referendum
o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale o anche di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale).
Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente.
Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53.
Le designazioni possono essere presentate entro giovedì 9 giugno all'ufficio Elettorale del Comune in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata, sarà a cura poi dell'ufficio la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.
La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma cartacea deve
essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 53 / 1990.
Non è invece necessaria l’autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica
certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio sabato 11 giugno, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o domenica 12 giugno, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
Per tale seconda evenienza, il Sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio:
• l’elenco delle persone già delegate con mandato che non hanno ancora designato rappresentanti;
• l’elenco dei partiti o gruppi politici e dei promotori di ciascun referendum che, direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
1) il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve godere del diritto di elettorato attivo: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
2) il rappresentante deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
3) l’atto di designazione dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del soggetto designante (presidente/segretario del partito/gruppo politico o promotore del referendum o persona delegata con mandato) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53;
4) l’atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/gruppo politico o dal promotore del referendum.
I pubblici ufficiali di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’articolo 21, comma 2, del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, a norma del quale:
• l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
• il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.
(Cfr. articolo 19, secondo e terzo comma, Legge 25 maggio 1970, n. 352; articoli 25, primo comma, e 30, n. 6, dPR 30 marzo 1957, n. 361)
Facoltà dei rappresentanti di lista:
I rappresentanti dei partiti o dei promotori:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma:
• sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate;
• nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
• sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
(Cfr. articoli 26, primo comma, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, dPR 30 marzo 1957, n. 361)
I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del referendum. Tale distintivo dovrà essere di diametro non superiore a 5 cm.
I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.
(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
(Cfr. art. 9, quarto comma, Legge 23 aprile 1976, n. 136; articolo 53, primo comma, dPR 30 marzo 1957, n. 361; articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1)
I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
(Cfr. articoli 64, ultimo comma, dPR 30 marzo 1957, n. 361)
Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti
I rappresentanti dei partiti o dei promotori - al pari dei componenti del seggio - durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.
(Cfr. articoli 40, ultimo comma, e 112 dPR 30 marzo 1957, n. 361)
Sanzioni per i rappresentanti
Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti dei partiti o dei promotori che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 1.032,00= a Euro 2.065,00=.
(Cfr. articoli 26, secondo comma, e 104, sesto comma, dPR 30 marzo 1957, n. 361).