Presentazione delle candidature elezione del sindaco e del consiglio comunale

Premessa e novità 2021

La presente pagina informativa non veste alcun carattere di ufficialità ma vuole essere unicamente uno strumento di aiuto per coloro che sono interessati a partecipare alle elezioni comunali

L'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si svolge secondo la disciplina introdotta con legge 25/03/1993, n. 81, inclusa ora nel nuovo T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali “Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 Capo I – Capo II – Capo III” e successive modificazioni.

Visto il perdurare dell'emergenza covid-19 con Legge 3 maggio 2021, n. 58 le consultazioni elettorali per l'anno 2021 sono state differite prevedendo lo svolgersi delle stesse in un periodo compreso fra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Con la medesima legge e con la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sono state apportate alcune modifiche alla normativa di riferimento:

  • le consultazioni per il 2021 si svolgeranno in due giornate, domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì dalle ore 07:00 alle ore 15:00;
  • per il 2021 il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e candidature è ridotto ad un terzo (a Rimini minimo 117 massimo 700);
  • La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere consegnata entro il giovedì precedente la elezione
    o presso l'ufficio elettorale del Comune (via Marzabotto, 25)
    o mediante posta elettronica certificata indirizzata a
    direzione1@comune.rimini.it
  • se l'atto di designazione dei rappresentanti di lista viene firmato digitalmente dai delegati e trasmesso per posta certificata l'autentica della firma non è necessaria;
  • tra i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni di firma vengono riconfermate le figure dei membri del Parlamento, i consiglieri regionali e gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza (figure già aggiunte con la Legge 120/2020), viene tolto per i consiglieri provinciali metropolitani e comunali l'obbligo di comunicare la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco;
  • è stato riscritto l'articolo che riguarda la pubblicazione sul sito internet dei partiti / movimenti / liste che si presentano alle elezioni:
    viene precisato quale tipo di certificato del casellario giudiziale deve richiedere il candidato (art. 24 DPR 313/2002);
    Viene data la possibilità ai rappresentanti dei partiti / liste di richiedere i certificati dei candidati mediante posta elettronica certificata
    previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura;
    ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet non e' richiesto il consenso espresso degli interessati.

IL SINDACO:

Il sindaco di Rimini è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

E' proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. 

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura  il  collegamento  con una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

BALLOTTAGGIO ELEZIONE DEL SINDACO:

Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

IL CONSIGLIO COMUNALE:

I consiglieri comunali vengono eletti contestualmente all'elezione del sindaco.
La scheda per l'elezione del consiglio e' quella stessa utilizzata per l'elezione del sindaco.

Piu' liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.

L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del  sindaco al termine del primo o del secondo turno.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a 32 (numero dei consiglieri da eleggere) e quindi si scelgono, disponendoli in una graduatoria decrescente  i 32 quozienti più alti. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio (pari a n. 19), ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi (pari a n. 19), sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, (pari a n. 19), viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste con la metodologia sopra riportata.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (voti della lista + voti di preferenze).

In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (come risulta nell'atto di presentazione delle candidature).

Presentazione delle candidature a sindaco e consigliere comunale

Tutta la documentazione relativa alla presentazione delle liste contenenti le candidature alla carica di Sindaco e le candidature alla carica di consigliere comunale vanno presentate al Segretario Comunale, presso la casa comunale sita in Piazza Cavour, 27 dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle votazioni.

La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o gruppi politici, da uno o più candidati della lista, da uno o più sottoscrittori della lista o dai delegati di lista (è bene allegare un certificato di godimento dei diritti politici dei presentatori).

Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature:

  1. Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale (la lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta).
    I candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
    Sia per il candidato alla carica di Sindaco sia per i candidati alla carica di Consiglieri Comunali compresi nella lista dovrà essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
    Sono altresì inseriti nella dichiarazione i nominativi dei presentatori della lista, che devono essere elettori del Comune di Rimini e in numero non inferiore a 117 e non superiore a 700;
    Le firme dei presentatori devono essere autenticate; (vedi allegati: modello principale e atto separato)
  2. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rimini (da non meno di 117 e da non più di 700);
  3. Dichiarazione autenticata del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la lista o con le liste collegate;
  4. Dichiarazione autenticata dei delegati della lista di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;
  5. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere Comunale;
  6. Certificati attestanti che i candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali in un Comune della Repubblica;
  7. Modelli di contrassegno di lista - n. 3 modelli da cm. 3 e n. 3 modelli da cm. 10;
  8. Programma amministrativo per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune (possibilmente anche in formato digitale);
  9. Bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi, per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro 3 mesi dalla data delle elezioni, il rendiconto delle spese dei partiti e delle liste.

Le liste, che sono contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto nell'ultima consultazione elettorale, un proprio rappresentante in una delle due Camere del Parlamento Italiano o Europeo, o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali devono essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Segretario del partito o gruppo politico, o dai Presidenti o Segretari regionali o provinciali di essi (che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con un mandato autenticato da notaio), attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del gruppo politico stesso.

 Candidatura alla carica di sindaco:

Nell'atto di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco dovrà essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

La firma nella dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nella legge 53/90 e deve altresì contenere:

  • dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012.
  • esplicita attestazione di non avere accettato la candidatura in altro Comune.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale convergente da analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Lista di candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista:

La lista dei candidati va presentata con un’apposita dichiarazione scritta;

Nell'atto di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di consigliere comunale dovrà essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

L'eventuale indicazione del "detto" dovrà essere riportata sia nella dichiarazione di accettazione della candidatura sia nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati;

La firma nella dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nella legge 53/90 e deve altresì contenere:

  • dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012;
  • esplicita attestazione di non aver accettato la candidatura a consigliere per altre liste per l’elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in non più di 2 Comuni  (se l'elezione avviene nello stesso giorno) e di non essere consigliere in carica di altro Comune.

Le liste del Consiglio Comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3, quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà da 21 a 32;

Nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati (nel computo del numero di candidati del sesso meno rappresentato [1/3], in presenza di decimali, l’arrotondamento si effettua sempre all’unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50).

Pertanto le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte  da non meno di 117 e non più di n. 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rimini (presentatori della lista).

Le sottoscrizioni, debitamente autenticate, degli elettori presentatori della lista devono essere apposte su appositi moduli recanti:

  • cognome, nome, luogo e data di nascita  e il Comune nelle cui liste il sottoscrittore dichiara di essere iscritto;
  • il contrassegno di lista (simbolo grafico e descrizione scritta del simbolo);
  • il nominativo del candidato alla carica di Sindaco (cognome, nome, luogo e data di nascita);
  • i nominativi di tutti i candidati alla carica di Consigliere Comunale (cognome, nome, luogo e data di nascita);

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (pena di un'ammenda da 200 a 1.000 euro art. 93 T.U. 570/1960 e successive modifiche);

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione della candidatura;

I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista, pertanto le loro sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte;

Candidatura dei cittadini dell'Unione Europea

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani i seguenti documenti:

  •  Una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
  •  Un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall'autorità  amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non si è decaduti dal diritto di eleggibilità;
  •  i cittadini dell'Unione europea devono inoltre essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte (di cui al d.lgs 12/04/96, n. 197), ovvero devono presentare ricevuta attestante che la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata effettuata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi (corrispondente al 40' giorno antecedente la data della votazione – termine tassativo).

I cittadini dell'Unione europea non possono ricoprire le cariche di Sindaco e di vice Sindaco

Contrassegno di lista - simbolo

Il candidato alla carica di sindaco, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate;

Affinché il contrassegno non sia ricusato, è da evitare che esso sia identico o possa confondersi con quello di altra lista già presentata, con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento (se presentati da persone non autorizzate);

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione e simboli propri del Comune;

Il contrassegno della lista deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea;

Si ritiene opportuno suggerire che i contrassegni presentati in forma cartacea, siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto della lista dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione), in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulle schede di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Per evitare ogni dubbio è necessario che i disegni nei modelli siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicato qual è la parte superiore e quella inferiore.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo
su supporto fisico, ad esempio  CD, DVD, pen drive o simili, sia  in  formato  vettoriale  sia  in  formato PDF,    anche  in unico esemplare circoscritto da un cerchio.
Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia  ( CMYK ),  privi di colore  PANTONE
®   e sprovvisti del profilo del colore.

Autentica delle sottoscrizioni

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni (comma 1 articolo n. 14 Legge 21 marzo 1990, n. 53 come sostituito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108):

  • i Notai,
  • i Giudici di pace,
  • i Cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali,
  • i Segretari delle Procure della Repubblica,
  • i membri del Parlamento,
  • i consiglieri regionali,
  • i Presidenti delle Province, i Sindaci Metropolitani e i Sindaci,
  • gli Assessori Comunali e Provinciali,i componenti della conferenza metropolitana,
  • i Presidenti dei Consigli Comunali e dei Consigli Provinciali,
  • i Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali,
  • i Consiglieri Provinciali, Metropolitani e Comunali
  • i Segretari Comunali e Provinciali,
  • i funzionari appositamente incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia
  • gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, (i cui nominativi sono tempestivamente comunicati nel sito internet istituzionale dell’ordine)

Le autenticazioni devono essere redatte con le modalità di di cui all'art. 21, comma 2, del dpr 25/12/2000. N. 445 – (……il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.)

I pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14 dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

I soggetti appartenenti ad organi politici competenti ad eseguire le autenticazioni per la presentazione delle candidature nel Comune di Rimini sono:

Il Sindaco, gli Assessori comunali, il presidente del Consiglio Comunale e i Consiglieri Comunali in carica, del Comune di Rimini;

Il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio Provinciale, i consiglieri provinciali in carica della Provincia di Rimini;

I soggetti di cui sopra sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se candidati alle medesime elezioni (non possono tuttavia autenticare la propria sottoscrizione).

I pubblici ufficiali di cui sopra sono competenti ad eseguire le seguenti autenticazioni:

  • dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco;
  • dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
  • dichiarazione di collegamento della lista con il candidato a sindaco;
  • dichiarazione di presentazione della lista da parte dei sottoscrittori;
  • designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi.

Delegati e rappresentanti di lista

Delegati di lista:

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di 2 delegati i quali sono incaricati:

  • a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
  • ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste (da parte della Commissione Elettorale Circondariale);
  • a designare i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l'ufficio centrale.

Nulla vieta che i delegati siano scelti tra persone che non risultano tra i presentatori.

Rappresentanti di lista:

Compito dei rappresentanti è di vigilare, per la tutela degli interessi delle rispettive liste, che le operazioni nelle sezioni elettorali avvengano regolarmente

I rappresentanti di lista presso i seggi elettorali sono designati dai delegati di lista con dichiarazione scritta e autenticata (l’autenticazione non è necessaria nel caso in cui l’atto sia firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta certificata)

I rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune di Rimini.

Un delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista.

La loro designazione non è obbligatoria.

Per garantire la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata la designazione deve essere fatta per 2 rappresentanti, 1 effettivo e l'altro supplente (logicamente non potranno essere presenti contemporaneamente nello stesso seggio).

Un rappresentante di lista può essere designato in più seggi elettorali.

Le designazioni dei rappresentanti effettuate dai delegati di lista per il primo turno di votazione si intendono confermate anche per l'eventuale turno di ballottaggio. Resta tuttavia la facoltà per i delegati di designare nuovi rappresentanti per il turno di ballottaggio, in sostituzione di quelli già nominati o perché non nominati in occasione del primo turno di voto.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere consegnata:

entro il giovedì precedente la elezione

  • presso l'ufficio elettorale del Comune (via Marzabotto, 25)
  • mediante posta elettronica certificata indirizzata a direzione1@comune.rimini.it

in alternativa il rappresentante puo’ presentare la designazione direttamente al presidente del seggio:

  • il sabato pomeriggio, alle ore 16:00 alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione
  • oppure la mattina della domenica purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio Centrale per la proclamazione degli eletti va presentata presso l'ufficio elettorale del Comune (via Marzabotto, 25). I delegati possono provvedervi sino all'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio Centrale.

Mandatario elettorale

A norma del combinato disposto dell’articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96  (17),  e dell’articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall’articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

Deve nominare un mandatario elettorale anche il candidato che, pur avvalendosi di denaro proprio, spende oltre 2.500 euro.

Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati sul sito internet

In occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, vige l’obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet (Legge 9 gennaio 2019, n. 3 modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108):

  • il curriculum vitae di ciascun candidato (Sindaco e consigliere comunale)
  • il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 di ciascun candidato (Sindaco e consigliere comunale).

I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonche'  delle liste, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati (compreso il candidato alla carica  di sindaco), previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilita' (ai sensi dell'articolo 47 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), che la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'.

L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione.

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet non e' richiesto il consenso espresso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

L' omessa pubblicazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Limiti di spesa dei candidati e liste

L’art. 13 della legge 06/07/2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per i candidati e per i partiti candidati alle elezioni comunali:

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all’elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell’importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Le liste elettorali del Comune di Rimini comprendono al 31/12/2020 n. 120.586 elettori)

Presentazione rendiconto di spesa dei candidati e delle liste

Presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai candidati:

I candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale, a norma dell'art. 7 comma 6 della L. n. 515/1993 e dell'art. 13 della L. n. 96/2012, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di rendiconto delle spese elettorali, ovvero alla presentazione di dichiarazione negativa in ordine a tali spese. Tale dichiarazione deve essere presentata:

  • entro tre mesi dalla proclamazione al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’appello
  • entro tre mesi dalla data delle elezioni al Presidente del Consiglio comunale.

La dichiarazione deve essere resa anche dai candidati non eletti.

In caso di mancato deposito della dichiarazione al Collegio regionale di Garanzia nei termini prescritti, lo stesso Collegio, previa diffida, applica la sanzione pecuniaria.

Presentazione del rendiconto delle spese sostenute dalle liste:

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla sezione regionale di controllo della corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale centrale, che ne cura la pubblicità.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

 

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

A seguito dell’entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del successivo D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 che ha modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), i partiti, i movimenti politici e le liste devono assicurare, con particolare riguardo al momento della raccolta delle firme, il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità, così come previsto dal Regolamento citato.

Prospetto riassuntivo

Comune di Rimini:

  • popolazione legale al censimento 2011: 139.601
  • composizione consiglio comunale: 32 consiglieri
  • numero presentatori: minimo 117 - massimo 700
    (la lista viene ricusata sia che il numero dei presentatori sia superiore che inferiore)
  • numero candidati per ciascuna lista: minimo 21 massimo 32
    (la lista viene ricusata se il numero di candidati è inferiore a 21 anche se scende per effetto delle ricusazioni eventualmente applicate dalla Commissione Elettorale Circondariale)
  • quote di genere: le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati
    (esempio: lista con 32 consiglieri massimo 21 donne e minimo 11 uomini - o viceversa)
    (esempio: lista con 21 consiglieri massimo 14 uomini e minimo 7 donne - o viceversa)

Avvertenze:

Nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 pertanto non sono ammesse:

  • l’autocertificazione; (non è possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali)
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento;
  • la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica anche certificata (ad esclusione della comunicazione dei rappresentanti di lista "L. 03/05/2021, n. 58").

Quando si inizia la raccolta delle firme dei sottoscrittori della lista, l'atto di presentazione (atto principale ed atti separati) deve essere compilato con l'indicazione del candidato Sindaco e di tutti i candidati consiglieri (indicati in carattere stampato ben leggibile e senza cancellazioni o abrasioni), deve contenere il simbolo grafico e la sua descrizione.

Gli atti di presentazione non devono essere composti da fogli volanti separati da quello che riporta il simbolo, il nominativo del candidato Sindaco e dei candidati consiglieri.

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Ultimo aggiornamento

19/07/2022, 11:38