Integrazioni all'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna

Incontro con le Categorie Economiche interessate
Data di pubblicazione

L’Assessore al Demanio Marittimo, Sandro Baschetti, insieme ai tecnici comunali ha incontrato questa mattina le Categorie Economiche interessate per confrontarsi sulla proposta complessiva di integrazioni all'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna 2006 riguardanti la disciplina di alcune specifiche materie attribuite ai Comuni. Nel dettaglio le integrazioni proposte- che dovranno essere ratificate dalla Giunta Comunale- ricalcano quanto disposto lo scorso anno:

  1. E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1 alle 5 del mattino, ad eccezione dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario e in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale di Rimini;
  2. La fascia di spiaggia (battigia), destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone sottoindicate è determinata come segue: 15 metri dal Bagno 1 al Bagno 100 di Rimini e 10 metri dal Bagno 101 di Rimini al confine con il Comune di Riccione. Ai concessionari esclusivamente per l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti è consentito installare nella fascia di libero transito, in sostituzione degli ombrelloni, gazebo aperti della superficie massima di 10 metri quadrati;
  3. Le distanze tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate in 3,8 metri tra le file e 2,5 metri tra ombrelloni sulla stessa fila. Le distanze minime indicate devono essere rispettate anche tra gli ombrelloni installati a confine tra stabilimenti balneari;
  4. L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9.30 alle ore 18.30. In considerazione della minore affluenza di bagnanti dalle ore 13 alle ore 15 è consentita la parziale disattivazione del servizio di salvataggio sino al 50% delle postazioni, purché opportunamente intervallate, dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa unitamente a quella bianca. In alternativa, è consentita l'interruzione totale del servizio per un periodo di tempo più limitato, ovvero dalle ore 13 alle ore 14 dandone comunicazione con l'innalzamento della bandiera rossa. Nella ultima settimana di apertura per la balneazione (dal 4 al 10 settembre 2006) il servizio sarà effettuato al 50% in considerazione della minore affluenza di bagnanti.
  5. Lungo le spiagge del Comune di Rimini, nella fascia di libero transito ed esclusivamente ai soggetti in possesso di apposita autorizzazione, è consentito l’esercizio del commercio e dell’attività fotografica e ritrattistica in forma ambulante nonché l’attività di scuole di vela e di nuoto secondo modalità da stabilirsi con successivi e appositi provvedimenti;
  6. In occasione di manifestazioni temporanee ritenute di interesse turistico, sull’arenile del Comune di Rimini è consentito installare, previo conseguimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, strutture ed impianti necessari alla realizzazione delle manifestazioni stesse. Sulle aree in concessione, i titolari di concessione demaniale marittima, previo conseguimento delle autorizzazioni necessarie, possono altresì installare strutture ed impianti esclusivamente per iniziative destinate alla clientela.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:31