Nuove norme in materia di responsabilità disciplinare della dirigenza

In data 22 febbraio 2010 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni – Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007
Data di pubblicazione

Al riguardo occorre sottolineare che il predetto contratto collettivo, ancorché riferito ad un periodo contrattuale completamente trascorso, risente fortemente delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Conseguentemente nel corpo del CCNL risulta assai rilevante l’attenzione riservata dalle parti negoziali alla disciplina della responsabilità disciplinare del dirigente e del relativo procedimento.

Al riguardo segnalo che le disposizioni in materia disciplinare del contratto collettivo (peraltro rinvenibili in termini sostanzialmente identici anche nei contratti degli altri comparti, stipulati in queste settimane) costituiscono una rilevante novità rispetto al passato, in quanto introducono nuove tipologie di sanzioni disciplinari c.d. conservative (sanzione pecuniaria e sospensione dal servizio e dalla retribuzione), mentre in precedenza a carico dei dirigenti era notoriamente configurabile solo la sanzione espulsiva.

In base all’impianto normativo scaturito dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dalle nuove disposizioni contrattuali la competenza in ordine allo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei dirigenti viene attribuita all’Ufficio per il Procedimenti disciplinari (UPD) istituito presso l’U.O. Organizzazione e Gestione del personale.

Sotto altro profilo ricordo che l’art. 55 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 68, comma 1 D. Lgs. 150/2009 citato, al comma 2, dispone che “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”.

La citata disposizione risulta confermata dal nuovo CCNL 22 febbraio 2010 citato, il quale, all’art. 7, comma 11, impone di dare al codice disciplinare “la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo del D. Lgs. n. 165 del 2001”.

Completa il quadro l’ultimo comma dell’art. 7 citato che, impone la pubblicazione del codice con le sopra descritte modalità entro 15 giorni decorrenti dal 22 febbraio 2010 (quindi entro il 9 marzo 2010) e ne stabilisce l’entrata in vigore alla scadenza del quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:26