Come previsto dall’ordinanza del Comune di Rimini del 20 marzo 2008, per la prossima festività del 1° novembre (Ognissanti) è previsto l'obbligo di chiusura per gli esercizi commerciali.
L'obbligo non opera per le seguenti attività:
- le rivendite di generi di monopolio;
- gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- alle rivendite di giornali;
- le gelaterie e gastronomie;
- le rosticcerie e le pasticcerie;
- gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita indicate siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
Le festività durante le quali gli esercizi commerciali devono rimanere chiusi sono state individuate a seguito degli incontri fra enti locali, organizzazioni di categoria e associazioni dei consumatori. In deroga ai 10 giorni previsti dalla delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, l’ordinanza del Comune di Rimini individua 3 giorni di chiusura: 1° gennaio, 1° novembre, Natale.
L’eventuale inosservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.