Obbligo di presentazione del DURC per gli operatori del Commercio su Aree Pubbliche

Il 31/1/2012 scadono i termini per la consegna
Data di pubblicazione

La Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1 del 10/02/2011, introduce l'obbligo della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) per tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche tenuti alla iscrizione all'INPS e all'INAIL.

Tutti gli esercenti devono presentare annualmente, entro il 31 gennaio, il DURC o, qualora non tenuti all'iscrizione INAIL e INPS, ma solo INPS, il documento di regolarità contributiva INPS con l'autocertificazione in cui si dichiara di esercitare l'attività di lavoratore autonomo, ma di non essere soggetto all'iscrizione all'INAIL in quanto titolare di ditta individuale senza dipendenti né collaboratori familiari.

La mancata presentazione del DURC o suo sostituto comporta la sospensione dell'attività per sei mesi e se, in tale lasso di tempo, l'esercente non regolarizza la sua posizione con la produzione del DURC si procederà alla revoca della/e autorizzazione/i al commercio su aree pubbliche, siano queste in proprietà o in gestione in seguito ad affitto d'azienda.

Qualora l'esercente o la Società non siano tenuti all'iscrizione INAIL e INPS, va presentata l'autocertificazione. (Vedi indicazioni sul sito del Comune di Rimini nella sezione Guida ai servizi / Mercati e Fiere).

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:25