INFORMAZIONI GENERALI. La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all’art. 1, comma 145 e seguenti, ha previsto per i Comuni la facoltà di istituire una nuova imposta denominata “Imposta di Scopo”, destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. Con la delibera n. 25 del 15/03/2007 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che istituisce l’imposta ed individua gli adempimenti connessi al nuovo tributo.
CHI DEVE PAGARE. Deve pagare l’imposta chi è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio del Comune di Rimini, o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per quanto non espressamente contemplato nel regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) con particolare riferimento alle riduzioni di imposta, disciplinate dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs n. 504/1992, ed alle esenzioni dall'imposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
E’, in ogni caso, esente dall'imposta di scopo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente ad un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio.
QUANTO PAGARE. L'imposta di Scopo è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, un'aliquota nella misura dello 0,5 per mille, ma deve essere versata separatamente rispetto all'ICI.
QUANDO PAGARE. L'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso , se superiore all'importo minimo di € 2,07 - art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento Generale delle Entrate - deve essere versata in unica soluzione entro il 16 dicembre 2007 (la scadenza slitta di diritto al giorno 17, essendo il giorno 16 domenica), data di scadenza per il versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.
ATTENZIONE: il Comune di Rimini con delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 13.12.2007 si è avvalso della facoltà di non applicare, per l'anno 2007, le sanzioni nel caso in cui il versamento dell'importo dovuto sia effettuato entro il 31 dicembre 2007. Pertanto, in caso di versamento eseguito entro il 31.12.07, il contribuente è tenuto al versamento dell'imposta dovuta aumentata dei soli interessi e non anche delle sanzioni.
DOVE PAGARE. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 80969272 intestato a “CORIT Riscossioni Locali SpA - IMPOSTA DI SCOPO - COMUNE DI RIMINI” presso:
- Qualsiasi ufficio postale.
- Gli sportelli di:
Banca CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.
e altri istituti di credito convenzionati - Tramite Internet collegandosi al sito: www.corit.it
Dove rivolgersi per informazioni:
Unita' Operativa Economato e Tributi sugli Immobili
UFFICIO TRIBUTI SUGLI IMMOBILI - Via Ducale 7/9 - 47900 Rimini
Orario: da lunedì a venerdì 10-13.15; giovedì 9-17
Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio
e-mail: tributi@comune.rimini.it
Telefono: 0541 704631 Fax: 0541 704170