Data di pubblicazione

La Commissione Consultiva per l'esercizio del Diritto di interpello del Comune di Rimini nella seduta del 7/6 u.s. ha invitato questo ufficio a rendere noto il proprio orientamento con riferimento ad alcuni aspetti relativi ad adempimenti I.C.I. per fabbricati interessati dalla regolarizzazione di cui alla normativa richiamata in oggetto, che di seguito quindi si espongono:

  • Pagamenti dovuti a titolo di acconto nell'anno 2004

La normativa di riferimento aveva disposto che per i fabbricati oggetto della regolarizzazione la maggiore imposta I.C.I. relativa agli anni 2003/2004 fosse versata a titolo di acconto in 2 rate di uguale importo, entro i termini ordinari di versamento delle due rate d'imposta, in misura pari a 2 euro per mq. di superficie. Le successive vicende legate alla regolarizzazione hanno di fatto reso inadeguate tali disposizioni, dato il successivo protrarsi dei termini: in particolare, è risultato impossibile adempiere al versamento di tale acconto entro il 30/6/2004, poiché a quella data i cittadini non erano più in grado di valutare se i fabbricati fossero o meno interessati dalla regolarizzazione.

Successivamente il D.L. 12.07.04, art. 1 c.1 punto c) ha disposto la presentazione delle domande di condono entro il 10/12/2004.

Ciò premesso, si ritiene che il versamento dell'imposta a titolo di acconto, nella misura di 2 euro/mq., fosse comunque dovuto entro il 20/12/2004, ma che non sia incorso in violazione chi non abbia effettuato il versamento della prima quota entro il 30/6/2004.

Conseguentemente non saranno applicate sanzioni per l'omissione del versamento entro il 30/6/2004, ma risulta sanzionabile l'eventuale ulteriore omissione nel termine del 20/12/2004.

Pertanto chi non ha versato nel 2004 l'imposta dovuta per i fabbricati oggetto di regolarizzazione, prevista in 2 euro/mq. a titolo di acconto per gli anni 2003 e 2004, potrà utilizzare il "ravvedimento" previsto dall'art. 13 del D.Lgs., entro il termine previsto per la dichiarazione I.C.I. relativa all'anno 2004, per definire tale inadempimento. Tale termine per le persone fisiche risulta determinato nel 31/7/2005, o 31/10/2005 se la dichiarazione dei redditi viene presentata avvalendosi della modalità telematica.

Le considerazioni esposte sono ovviamente limitate alla maggiore imposta dovuta a fronte della regolarizzazione edilizia, restando comunque impregiudicata l'imposta normalmente dovuta sulla rendita dei fabbricati come risultante in catasto, comunque secondo le modalità ordinarie di determinazione del valore imponibile.

  • Versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2005

Sempre con riferimento all'imposta dovuta a seguito dell'istanza di regolarizzazione edilizia, si deve evidenziare l'assenza di disposizioni con riferimento all'anno 2005; a tale proposito si fa presente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è recentemente intervenuto con comunicato che suggerisce, in mancanza della nuova rendita, anche per l'anno in corso il versamento in misura di 2 euro/mq., salvo il successivo conguaglio.

Chi fosse quindi già in possesso della nuova rendita, adeguata alla consistenza risultante dalla regolarizzazione, può effettuare il versamento sulla base della stessa, evitando la successiva operazione di conguaglio. Può comunque utilizzare anche la soluzione dell'importo convenzionale di 2 euro/mq., come accadrà per chi non è ancora in possesso della rendita aggiornata.

Questo ufficio resta naturalmente a disposizione per ogni necessario, opportuno chiarimento.

                                                                                                 

  

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI
Dott.ssa Anna Maria Ori

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:21