Sospensione pagamento per abitazione principale, terreni agricoli e fabbricati rurali
Data di pubblicazione

E' in vigore dal 22 maggio 2013 il Decreto Legge n. 54/2013 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013, con cui è stabilito che per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,  nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Inoltre la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 23 maggio 2013, ha chiarito che la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU si applica anche alle fattispecie di assimilazione ad abitazione principale deliberate dal Regolamento comunale. Pertanto sono assimilate e godono del beneficio della sospensione del pagamento dell'acconto di giugno le abitazioni di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

La sospensione si colloca nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, che dovrà essere adottata entro il 31 agosto 2013.

In mancanza di provvedimenti normativi tornerà ad applicarsi la disciplina vigente ed il versamento della prima rata dell'IMU per le categorie ora sospese dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2013.

Per tutte le altre categorie di immobili non individuate nel decreto, si dovrà provvedere ad effettuare il versamento della prima rata IMU entro il termine previsto del 17 giugno 2013.

Sono disponibili sul sito del Comune tutte le informazioni utili per il corretto calcolo dell'imposta dovuta.

Pagina WEB aggiornata al 29 maggio 2013.

Dove rivolgersi:

Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributi sugli immobili e Federalismo municipale
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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:21