Ecco quanto programmato sul territorio a mare della Statale 16 per rispettare gli obiettivi dell'accordo regionale contro l'inquinamento da PM10
Data di pubblicazione
Durante la seduta odierna della Giunta Comunale, sono stati presentati i provvedimenti per combattere linquinamento da Pm10 prodotto dal trasporto privato, in ottemperanza alle indicazioni venute dal Protocollo regionale sulla qualità dellaria 2005-2006 e dallanalogo documento firmato nei giorni scorsi dai Comuni della provincia di Rimini e dallAmministrazione Provinciale.
Come è noto laccordo regionale tende a rafforzare l´impegno degli Enti locali contro lo smog urbano, cercando allo stesso di tempo di contenere i disagi per i cittadini. Eliminato il provvedimento di targhe alterne applicato nel 2003 e nel 2004, questanno si è scelto di attuare un programma di interventi differenti per quanto riguarda la circolazione dinamica dei veicoli, confermando per il medio periodo lattuazione di quelle misure strutturali (bollino blu, incentivi per il cambio di alimentazione, piattaforma logistica, rafforzamento del trasporto pubblico, attivazione del vigile elettronico in centro storico a partire da gennaio 2006) previste dalle due intese siglate nei giorni scorsi.
Metteremo in campo efficaci provvedimenti di contrasto allinquinamento da PM10, non eccessivamente invasivi per la vita di residenti e ospiti, di facile comprensione e capaci di dare garanzie soprattutto sul versante dei controlli- spiega il Sindaco, Alberto Ravaioli-. Credo che il corpus dei provvedimenti programmato tenga conto, sia per periodo e orari di applicazione che di misure alternative, della tutela della salute collettiva e delle esigenze di ogni fascia sociale della comunità.
Ecco di massima cosa prevedono i provvedimenti di limitazione alla circolazione per il Comune di Rimini, a partire dal 3 novembre 2005 per arrivare al 31 marzo 2006, nel territorio comunale a mare della Statale 16 (lo stesso interessato negli anni scorsi dal provvedimento di circolazione a targhe alterne).
I dettagli del provvedimento, specie relativi allelenco completo delle categorie in deroga, e la relativa ordinanza saranno presentati agli organi dinformazione nei prossimi giorni.
1) Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal 3 novembre 2005 al 16 dicembre 2005 e dal 7 gennaio 2006 al 31 marzo 2006
Limitazione della circolazione privata dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea pre Euro (immatricolati prima del 31 dicembre 1992) nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre Euro (non omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
2) Provvedimenti da attivare dal 7 gennaio 2006 al 31 marzo 2006
In aggiunta ai provvedimenti di cui al punto 1, limitazione della circolazione privata nella aree urbane da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei veicoli ad accensione spontanea Euro 1 (autovetture diesel conformi alla direttiva 91/441, veicoli commerciali leggeri conformi alla direttiva 93/59), nonché dei ciclomotori e dei motori a due tempi pre Euro. Questo specifico punto verrà in ogni caso definito al termine del primo periodo di applicazione dellaccordo sulla qualità dellaria
3) Provvedimenti da attivare dal 7 gennaio 2006 al 31 marzo 2006
Blocco della circolazione il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, qualora il valore di PM10 calcolato per ciascun agglomerato del capoluogo di provincia della Regione Emilia Romagna risulti superiore al valore di 50 microgrammi per tre giorni consecutivi- sabato, domenica, lunedì- e le previsioni sulla concentrazione di PM10 effettuate dal servizio idrometeo di Arpa nella giornata di martedì non facciano prevedere concentrazioni dellinquinante superiore a 50 microgrammi anche per il giovedì successivo. Il blocco non scatta in presenza di neve sulle strade
4) In caso di blocco della circolazione, per agevolare gli spostamenti dei cittadini nella giornata di giovedì, le Aziende di trasporto pubblico dovranno potenziare il servizio che sarà gratuito per loccasione
5) I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e GPL, alle autovetture ad accensione comandata (benzina) Euro 4, alle autovetture ad accensione spontanea (diesel) Euro 4, ai veicoli ad accensione spontanea (diesel) dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione su carta di circolazione, alle auto con almeno tre persone a bordo (car pooling) nonché allauto condivisa (car sharing). I provvedimenti non si applicano inoltre ai:
- veicoli commerciali leggeri (fino a 35 quintali) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l1 gennaio 2001
- veicoli commerciali pesanti (oltre 35 quintali) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo l1 gennaio 2001
6) Nellaccordo regionale sulla qualità dellaria sono previste le seguenti deroghe ai provvedimenti di limitazione della circolazione. Lelenco verrà integrato nella relativa ordinanza:
a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
b) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
c) veicoli di sicurezza pubblica
d) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro
e) carri funebri e veicoli al seguito e cortei matrimoniali
f) veicoli appartenenti a istituti di vigilanza
g) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus eccetera);
h) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno H (handicap);
i) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie;
j) indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
k) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in sefivizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
l) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, eccetera);
m) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, eccetera);
n) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dellimpresa titolare del mezzo alla viabilità escluda dai divieti e viceversa;
o) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
p) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
q) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari;
r) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
s) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
t) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
u) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui allart.60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate