Barriere architettoniche, sì alla deroga sulle distanze tra fabbricati

 Al termine di un lungo confronto con gli organismi istituzionali superiori e un costante impegno nel verificare la complessa normativa vigente, l’Amministrazione Comunale di Rimini ha raggiunto un primo importante e positivo risultato in materia di chiarimento sulla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Data di pubblicazione

Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero della Salute (sollecitato in questo senso da una lettera del Sindaco Alberto Ravaioli inviata lo scorso marzo) e dagli uffici della Regione Emilia Romagna (coinvolti dall’Assessorato comunale ai Lavori Pubblici attraverso uno specifico quesito) è possibile rilasciare titoli edilizi per eseguire interventi di eliminazione di barriere architettoniche in deroga alle distanze tra fabbricati stabilite dal decreto ministeriale 1444/68.

Come è noto sussiste una palese contraddizione tra l’articolo 3 della legge 13 del 1989 e l’articolo 9 del Decreto legislativo 1444/68; se il primo infatti prevede espressamente che le costruzioni volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate anche in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, il secondo evidenzia l’inderogabilità delle distanze per tali tipi di interventi.

La Regione motiva questa interpretazione del Decreto Legislativo 1444/68 con l’interesse primario di tutela alla persona portatrice di handicap, supportata anche da sentenze della Corte Costituzionale, che precisano come la deroga sia intesa a realizzare quanto previsto dalla costituzione, e più precisamente: “il dovere collettivo di rimuovere, preventivamente ogni possibile ostacolo alla esplicitazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici” , ponendo “come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana”  andando quindi a rimuovere quei fattori che producono “ disuguaglianza di fatto impeditivi dello sviluppo della persona” , costituendo quindi una lesione al diritto fondamentale della salute intesa nel suo significato più ampio comprensivo ciò anche della salute psichica oltre che fisica.

L’Amministrazione Comunale pertanto sarà in grado di ottemperare positivamente a tutte le specifiche richieste finalizzate ad adottare soluzioni progettuali volte a garantire l’accessibilità anche degli spazi privati ai soggetti diversamente abili.

Resta in ogni caso la necessità- espressa dal Sindaco Alberto Ravaioli nella missiva inviata in primavera al Ministro Livia Turco- di un intervento chiarificatore del legislatore.

 

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:13