Il Sindaco di Rimini Alberto Ravaioli ha firmato, in data 8 aprile 2008, l'ordinanza 'per il rispetto delle piazze, fontane e monumenti' della Città di Rimini.
Data di pubblicazione
L'atto mette insieme norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana, volendo garantire la sicurezza e la fruibilità dei beni comuni attraverso un uso appropriato e corretto dei luoghi pubblici.
In sintesi, l'ordinanza fa dunque divieto di:
- compiere presso fontane pubbliche o su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, operazioni di pulizia e/o lavaggio di qualunque cosa (art. 3 - sanzione prevista per i trasgressori da Euro 25 a Euro 150;
- immergersi nelle fontane pubbliche (art. 3 - sanzione prevista da euro 25 a euro 150);
- arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici (art. 3 - sanzione prevista da euro 50 a euro 300)
- praticare giochi sulle strade, piazze, sui marciapiedi pubblici, portici, fornici (art. 3 - sanzione prevista da euro 50 a euro 300);
- sdraiarsi, dormire su strade, piazze, marciapiedi e sedersi sui gradini degli uffici pubblici, qualora arrechi ostacolo al pubblico passaggio, sdraiarsi ovvero dormire sulle panchine pubbliche (art. 3 - sanzione prevista da euro 100 a euro 600);
- adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private di pubblico passaggio ovvero veicoli in sosta su aree pubbliche o private di pubblico passaggio (art. 3 - sanzione prevista da euro 50 a euro 300);
- introdursi, anche momentaneamente, negli edifici pubblici, per mangiare, bere, giocare, dormire (art. 3 - sanzione prevista da euro 50 a euro 300);
- imbrattare con disegni e/o scritte, immobili pubblici e/o privati al di fuori di spazi autorizzati (art. 6 - sanzione prevista da euro 100 a euro 600);
- il bivacco nei parchi, giardini pubblici, aiuole ed in ogni altro luogo pubblico ( art. 24 - sanzione prevista da euro 100 a euro 600);
- passare sui margini erbosi dei viali, entrare nelle aiuole, boschetti, recinti (art. 24 - sanzione prevista da euro 25 a euro 150);
- circolare e/o sostare con tutti i veicoli a motore nei parchi e giardini pubblici, aiuole (art. 24 - sanzione prevista da euro 100 a euro 600);
- somministrare alimenti di qualunque tipo ai colombi (art. 10 - sanzione prevista da euro 25 a euro 150);
- condurre cani in aree, strade pubbliche o aperte al pubblico se non condotti al guinzaglio (art. 43 - sanzione prevista da euro 25 a euro 150);
- abbandonare deiezioni animali su suolo pubblico o aperto al pubblico (art. 44 - sanzione prevista dal regolamento tutela animali d'affezione, art. 27, comma 1 e 2, da euro 25 a euro 150).