Approvate le integrazioni all'ordinanza balneare 2008

La Giunta Comunale, nella seduta di martedì 2 aprile 2008, ha approvato le integrazioni all'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna riguardanti la disciplina di alcune specifiche materie attribuite ai Comuni.
Data di pubblicazione

In accordo e in concertazione con le Associazioni di Categoria, i Sindacati e i soggetti interessati, viene disposto:

Articolo 1 - Accesso in spiaggia.
E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1 alle ore 5 del mattino ad eccezione dei concessionari e dei dipendenti dei concessionari, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario e in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge.
La fascia di spiaggia ( battigia ) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone sottoindicate è determinata come segue: metri 15 dal bagno 1 sino al confine con il Comune di Riccione (n.b. lo scorso anno era limitata a metri 10).

Ai concessionari esclusivamente per l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti è consentito installare nella fascia di libero transito, in sostituzione degli ombrelloni, gazebo aperti della superficie massima di mq. 10; ai medesimi, previo consenso dei concessionari degli stabilimenti balneari, è consentito altresì la posa in essere di tubazioni e canaline rispettivamente per l'erogazione di acqua ed energia elettrica.

Sull'area in concessione i concessionari di stabilimento balneare possono posizionare impianti interrati di adduzione e distribuzione dell'energia elettrica, del gas, d'illuminazione e dell'acqua nonché impianti di videosorveglianza.

Articolo 3 - Disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari.
Le distanze tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate in metri 3,80 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni sulla stessa fila.

Le distanze minime suindicate devono essere rispettate anche tra gli ombrelloni installati a confine tra stabilimenti balneari.

Conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza Regionale, i concessionari di stabilimento balneare devono delimitare il fronte a mare dell'area in concessione mediante una plancia riportante il significato delle bandiere di segnalazione nonché l'indicazione della fascia riservata al libero transito, ovvero altro elemento riconoscibile.

Articolo 4 - Disciplina della fascia di spiaggia a confine con la battigia in concessione per strutture o stabilimenti balneari.
Nella fascia di spiaggia posta a mare dell'allineamento individuato con colore giallo nell'allegato tecnico parte integrante del presente provvedimento, è possibile la collocazione di sdrai e lettini senza alcuna limitazione, nonché l'installazione di strutture di ombreggio con densità pari a n. 1 ombreggio ogni mq. 30 di superficie di detta fascia con le modalità di cui al sopracitato art. 3.

Resta in ogni caso fatta salva la possibilità - in ipotesi di condizioni meteomarine avverse o per particolari esigenze di ordine pubblico - che i piccoli natanti, ove possibile e previ diretti accordi con i concessionari retrostanti in merito al posizionamento dei natanti stessi, possano essere temporaneamente rimessati sugli arenili in concessione.

Articolo 5 - Disciplina particolare dei servizi di salvamento.
L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30.

In considerazione della minore affluenza di bagnanti è consentita l'interruzione totale del servizio dalle ore 13 alle ore 14 dandone comunicazione con l'innalzamento della bandiera rossa (nb lo scorso anno funzionava il servizio ridotto dalle 13 alle 15).

Articolo 6 - Disciplina del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle scuole di vela e di nuoto.
Lungo le spiagge del Comune di Rimini, nella fascia di libero transito ed esclusivamente ai soggetti in possesso di apposita autorizzazione, è consentito l'esercizio del commercio e dell'attività fotografica e ritrattistica in forma ambulante nonché l'attività di scuole di vela e di nuoto secondo modalità da stabilirsi con successivi ed appositi provvedimenti.

Articolo 7 - Manifestazioni temporanee
In occasione di manifestazioni temporanee ritenute di interesse turistico, sull'arenile del Comune di Rimini è consentito installare, previo conseguimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, strutture ed impianti necessari alla realizzazione delle manifestazioni stesse.

Sulle aree in concessione, i titolari di concessione demaniale marittima, previo conseguimento delle autorizzazioni necessarie, possono altresì installare strutture ed impianti esclusivamente per iniziative destinate alla clientela.

Articolo 8 - Orari per la diffusione di messaggi pubblicitari ed annunci per trasporto passeggeri
Gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l'impiego di megafoni, autoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica, possono essere messi in funzione solo ed esclusivamente nei seguenti orari:

  • Mattino: dalle ore 11,00 alle ore 11,40;
  • Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di Maggio - Giugno - Luglio ed Agosto;

dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di Settembre.

La diffusione degli annunci da parte dei titolari di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri è consentita nei seguenti orari:

  • Dalle ore 9,30 alle ore 10,00;
  • Dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18,30 per un massimo di 30 minuti per ogni fascia.

La diffusione della propaganda acustica, così come sopra descritta, dovrà avvenire nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico vigente.

Articolo 9 - Disposizioni finali
I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:12