I riscontri legali richiesti e giunti negli ultimi giorni, mettono in evidenza come il Ministero abbia in mano tutti gli strumenti giuridici per dare corso al contratto preliminare firmato il 30 novembre 2005, sulla base di una cifra annuale di affitto dell'immobile pari a 3,336 milioni di euro. Si tratta infatti, a detta dei legali, di un contratto preliminare che obbliga le parti alla stipula del contratto definitivo, pena- in caso di inadempimento- 'la possibilità per la parte non inadempiente di ottenere dal Giudice Ordinario una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso' (art. 2932 doc. civ.). In soldoni, la sentenza del Giudice può dare il via al contratto vero e proprio.
Non è di ostacolo a questa soluzione, la circostanza che nel preliminare non sia stato fissato un termine per la stipula del definitivo, avendo la giurisprudenza riconosciuto che 'nella domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è implicita la richiesta al giudice di fissare un termine a tale fine' (Cassazione Civile, II, 16.10.2006 n. 22112). Inoltre va tenuto presente che 'il termine per la stipula del contratto definitivo stabilito nel contratto preliminare costituisce un elemento accidentale del contratto' e che il canone di locazione (che costituisce elemento essenziale) è invece indicato nel preliminare.
Il Ministero, scrivono legali interpellati dal Comune di Rimini, deve dunque far valere nei confronti di DA.MA. Srl l'obbligo da questa assunto con il contratto preliminare del 2005."