Dichiarazione dell'Assessore alle Politiche Finanziarie e di Bilancio, Antonella Beltrami

Riguardo all'esenzione ICI
Data di pubblicazione

“Il Governo, Robin Hood al contrario, toglie a chi ha bisogno per dare a chi bisogno non ha. Una morale perfino banale per una vicenda che proprio normale non è.

Il Ministero dell’Economia ha infatti risposto negativamente alla richiesta del Comune sulla questione ‘ICi unità locata a persone che la utilizza come abitazione principale’ disponendo che l’esenzione ICI vada anche applicata ai proprietari di unità immobiliari affittate con contratto registrato a persone che le utilizzino come prima casa. Tutto ciò contraddicendo quanto invece era emerso dai diversi contatti verbali tenuti con gli uffici del sottosegretario On Daniele Molgora che parevano invece in linea con l’interpretazione del comune e  contrari all’esenzione.

Questo significa che anche chi possiede decine di appartamenti (e non sono pochi i casi a Rimini) e li affitta alle condizioni sopradette, non pagherà un euro di IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, riversando il costo di tale provvedimento sulla collettività. Il Comune di Rimini infatti è obbligato a richiedere allo Stato i 5,3 milioni di euro da minor gettito per un importo complessivo derivato dalla cancellazione ICI di 16,5 milioni di euro. E se si pensa che tutti gli Enti locali italiani stanno già facendo le barricate perché il Governo- al di là della legge e degli impegni assunti- non ha i fondi per rimborsare totalmente ai Comuni il minor gettito stimato, si ha un quadro realistico di una situazione assurda. Se la domanda di fondo è allora a cosa porterà questa politica centrale che favorisce i più abbienti (in questo caso chi conta sulla rendita immobiliare), il Comune di Rimini nell’immediato:

  • ha già provveduto a proporre al Governo, attraverso i propri canali istituzionali, la modifica della normativa Ici per il 2009;
  • provvederà con tutti gli strumenti in suo possesso a verificare quanto del minor onere tributario goduto dai proprietari delle seconde case sarà ‘riversato’ sugli inquilini tramite l’abbassamento dell’affitto pagato.

Detto questo, si allega una specifica nota sulla vicenda in questione”.

Il Comune di Rimini, in seguito alla entrata in vigore del DL 93 del 27 maggio 2008 (convertito nella Legge 126 del 24 luglio 2008) che ha abolito l’Ici sulla prima casa ed unità immobiliari assimilate alla prima casa dai regolamenti Comunali,, in sede di applicazione della nuova normativa, ha ritenuto che tale “assimilazione” potesse esser applicata si alle  fattispecie previste nei Regolamenti Comunali, ma solo a quelle richiamate nella normativa nazionale (quali le unità immobiliari di anziani ricoverati in istituto, cittadini residenti all’estero purchè non locate). Quindi in sede di acconto ha previsto l’esenzione per le due fattispecie di assimilazioni presenti nel proprio Regolamento e precisamente per anziani ricoverati e cittadini residenti all’estero, purché non locate.

Successivamente in seguito ad una richiesta avanzata dal consigliere Eraldo Giudici, che in proposito riteneva che l’esenzione prevista nella normativa potesse operare anche per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, in quanto il Regolamento del Comune di Rimini, all’art. 7  riporta la seguente locuzione: ‘è considerata abitazione principale, agli effetti dell’applicazione del solo beneficio dell’aliquota ridotta, l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, il Comune di Rimini, in prima istanza, forniva  la seguente risposta:

  • il D.L n.93/2008, art. 1, secondo comma, convertito nella Legge n. 126 del 24/07/2008 stabilisce che, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’ICI, “Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/92,, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale…”;
  • nel regolamento comunale ICI del Comune di Rimini l’art. 7 recita: “è considerata abitazione principale, agli effetti dell’applicazione del solo beneficio dell’aliquota ridotta, l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale”;
  • la circolare n. 12 del 05.06.2008, emessa dalla Direzione Federalismo Fiscale, al punto 4, nel precisare che l’esenzione va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento, ha assimilato alle abitazioni principali, recita che “nel concetto di assimilazione vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali ….indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata…”.

La semplice previsione regolamentare, se considerata indipendentemente dalle limitazioni presenti nel regolamento stesso, determina come conseguenza l’esenzione dal pagamento dell’ICI, non solo dell’abitazione principale e dei casi ad essa assimilati per la funzione che il bene svolge rispetto al suo proprietario, ma anche casi, come quello delle abitazioni locate dal proprietario a qualcuno che le utilizza come abitazione principale, nei quali la funzione che l’immobile svolge per il suo proprietario e’ solo quella di aver fatto un investimento redditizio.

Pertanto , dall’applicazione della tesi suddetta, ne deriva una duplice penalizzazione:

  1. per lo Stato che, relativamente al rimborso dell’imposta, dovra’ tener conto di una situazione molto piu’ allargata e difficilmente controllabile nelle sue previsioni economiche;
  2. per il Comune, che si ritrova costretto a dover concedere l’esenzione anche ad immobili dai quali il titolare, a differenza di quanto avviene per la propria abitazione principale, percepisce un reddito, che, nel nostro territorio, e’ spesso consistente.

Insomma, tale modo di estendere l’esenzione ICI potrebbe determinare un’ulteriore grave sperequazione tra coloro che posseggono una casa per i bisogni propri e della propria famiglia e coloro che, al contrario, la sfruttano come investimento.

Inoltre, forti dubbi si ritiene debbano essere sollevati sulla legittimità costituzionale dell’esenzione dell’imposta per le abitazioni assimilate, sotto il duplice profilo:

  1. violazione del principio di tutela dell’autonomia locale 
    Di fatto l’esenzione verrebbe concessa sulla base di scelte regolamentari effettuate, come nel caso del nostro Comune, per ben altri fini, riconducibili esclusivamente alla volontà di agevolare e non certo di esentare talune fattispecie.
  2. violazione del principio di uguaglianza
    Il sistema contributivo locale verrebbe alterato per effetto di una manovra adottata a livello nazionale, che non tiene conto delle conseguenze sull’effettiva capacità contributiva dei cittadini, con il rischio di agevolarne alcuni e penalizzarne altri, senza che vi sia alcuna possibilità di intervento da parte dell’ente locale.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:11