Il Governo, Robin Hood al contrario, toglie a chi ha bisogno per dare a chi bisogno non ha. Una morale perfino banale per una vicenda che proprio normale non è.
Il Ministero dellEconomia ha infatti risposto negativamente alla richiesta del Comune sulla questione ICi unità locata a persone che la utilizza come abitazione principale disponendo che lesenzione ICI vada anche applicata ai proprietari di unità immobiliari affittate con contratto registrato a persone che le utilizzino come prima casa. Tutto ciò contraddicendo quanto invece era emerso dai diversi contatti verbali tenuti con gli uffici del sottosegretario On Daniele Molgora che parevano invece in linea con linterpretazione del comune e contrari allesenzione.
Questo significa che anche chi possiede decine di appartamenti (e non sono pochi i casi a Rimini) e li affitta alle condizioni sopradette, non pagherà un euro di IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, riversando il costo di tale provvedimento sulla collettività. Il Comune di Rimini infatti è obbligato a richiedere allo Stato i 5,3 milioni di euro da minor gettito per un importo complessivo derivato dalla cancellazione ICI di 16,5 milioni di euro. E se si pensa che tutti gli Enti locali italiani stanno già facendo le barricate perché il Governo- al di là della legge e degli impegni assunti- non ha i fondi per rimborsare totalmente ai Comuni il minor gettito stimato, si ha un quadro realistico di una situazione assurda. Se la domanda di fondo è allora a cosa porterà questa politica centrale che favorisce i più abbienti (in questo caso chi conta sulla rendita immobiliare), il Comune di Rimini nellimmediato:
- ha già provveduto a proporre al Governo, attraverso i propri canali istituzionali, la modifica della normativa Ici per il 2009;
- provvederà con tutti gli strumenti in suo possesso a verificare quanto del minor onere tributario goduto dai proprietari delle seconde case sarà riversato sugli inquilini tramite labbassamento dellaffitto pagato.
Detto questo, si allega una specifica nota sulla vicenda in questione.
Il Comune di Rimini, in seguito alla entrata in vigore del DL 93 del 27 maggio 2008 (convertito nella Legge 126 del 24 luglio 2008) che ha abolito lIci sulla prima casa ed unità immobiliari assimilate alla prima casa dai regolamenti Comunali,, in sede di applicazione della nuova normativa, ha ritenuto che tale assimilazione potesse esser applicata si alle fattispecie previste nei Regolamenti Comunali, ma solo a quelle richiamate nella normativa nazionale (quali le unità immobiliari di anziani ricoverati in istituto, cittadini residenti allestero purchè non locate). Quindi in sede di acconto ha previsto lesenzione per le due fattispecie di assimilazioni presenti nel proprio Regolamento e precisamente per anziani ricoverati e cittadini residenti allestero, purché non locate.
Successivamente in seguito ad una richiesta avanzata dal consigliere Eraldo Giudici, che in proposito riteneva che lesenzione prevista nella normativa potesse operare anche per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, in quanto il Regolamento del Comune di Rimini, allart. 7 riporta la seguente locuzione: è considerata abitazione principale, agli effetti dellapplicazione del solo beneficio dellaliquota ridotta, l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, il Comune di Rimini, in prima istanza, forniva la seguente risposta:
- il D.L n.93/2008, art. 1, secondo comma, convertito nella Legge n. 126 del 24/07/2008 stabilisce che, ai fini dellesenzione dal pagamento dellICI, Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/92,, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale ;
- nel regolamento comunale ICI del Comune di Rimini lart. 7 recita: è considerata abitazione principale, agli effetti dellapplicazione del solo beneficio dellaliquota ridotta, l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- la circolare n. 12 del 05.06.2008, emessa dalla Direzione Federalismo Fiscale, al punto 4, nel precisare che lesenzione va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento, ha assimilato alle abitazioni principali, recita che nel concetto di assimilazione vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali .indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dellaliquota agevolata .
La semplice previsione regolamentare, se considerata indipendentemente dalle limitazioni presenti nel regolamento stesso, determina come conseguenza lesenzione dal pagamento dellICI, non solo dellabitazione principale e dei casi ad essa assimilati per la funzione che il bene svolge rispetto al suo proprietario, ma anche casi, come quello delle abitazioni locate dal proprietario a qualcuno che le utilizza come abitazione principale, nei quali la funzione che limmobile svolge per il suo proprietario e solo quella di aver fatto un investimento redditizio.
Pertanto , dallapplicazione della tesi suddetta, ne deriva una duplice penalizzazione:
- per lo Stato che, relativamente al rimborso dellimposta, dovra tener conto di una situazione molto piu allargata e difficilmente controllabile nelle sue previsioni economiche;
- per il Comune, che si ritrova costretto a dover concedere lesenzione anche ad immobili dai quali il titolare, a differenza di quanto avviene per la propria abitazione principale, percepisce un reddito, che, nel nostro territorio, e spesso consistente.
Insomma, tale modo di estendere lesenzione ICI potrebbe determinare unulteriore grave sperequazione tra coloro che posseggono una casa per i bisogni propri e della propria famiglia e coloro che, al contrario, la sfruttano come investimento.
Inoltre, forti dubbi si ritiene debbano essere sollevati sulla legittimità costituzionale dellesenzione dellimposta per le abitazioni assimilate, sotto il duplice profilo:
- violazione del principio di tutela dellautonomia locale
Di fatto lesenzione verrebbe concessa sulla base di scelte regolamentari effettuate, come nel caso del nostro Comune, per ben altri fini, riconducibili esclusivamente alla volontà di agevolare e non certo di esentare talune fattispecie. - violazione del principio di uguaglianza
Il sistema contributivo locale verrebbe alterato per effetto di una manovra adottata a livello nazionale, che non tiene conto delle conseguenze sulleffettiva capacità contributiva dei cittadini, con il rischio di agevolarne alcuni e penalizzarne altri, senza che vi sia alcuna possibilità di intervento da parte dellente locale.