In riferimento agli articoli usciti oggi e nei giorni scorsi su La Voce di Romagna - Rimini, relativi alla stabilizzazione del personale precario del Comune di Rimini ai sensi dell'art. 1, comma 558 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'Amministrazione comunale rende noto e conferma che le procedure con cui tale stabilizzazione è stata effettuata, per tutte le 248 figure interessate, sono state eseguite in ottemperanza ai criteri e canoni previsti dalla legge e dalle norme in materia per gli Enti pubblici.
Per quanto attiene alla distinta problematica concernente il periodo di prova, cui per contratto collettivo viene sottoposto il personale dipendente all'atto dell'assunzione, si precisa quanto segue:
- Tutto il personale interessato dal percorso di stabilizzazione ha superato i periodi di prova di volta in volta previsti nei contratti di lavoro a tempo determinato utili alla maturazione del servizio triennale necessario per la stabilizzazione;
- Successivamente all'assunzione a tempo indeterminato il medesimo personale è stato sottoposto ad un nuovo periodo di prova, che per gli impiegati è di 6 mesi di servizio effettivo;
- La normativa contrattuale sopra citata prevede anche che, in caso di sospensione (originaria o sopravvenuta) del servizio per le più varie ragioni (quali ad es. malattia, maternità, aspettativa, ecc.) il periodo di prova rimane sospeso e riprende a decorrere per la parte residua con il rientro del dipendente in servizio attivo.