Nota condivisa dal vicesindaco del Comune di Rimini, dal dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale di Rimini e dai dirigenti degli istituti scolastici
Data di pubblicazione

 

  1. Il bando per gli educatori emanato dal Comune di Rimini è stato richiesto dai dirigenti scolastici, al fine di ottemperare in modo puntuale alla normativa. La funzione di assistenza agli alunni disabili è infatti chiaramente affidata dalla legge agli Enti Locali (art. 42 e art.45 DPR 616/77; art. 13 L. 104/92; art. 139 D. Lgs 112/98). Il trasferimento di tale funzione dall’Ente Locale all’Istituzione scolastica non appare rispettoso della riserva di legge in materia di organizzazione pubblica in base alla quale l’alterazione delle competenze amministrative, come allocate dalla legge su determinati enti o organi, può avvenire solo in presenza di una specifica disposizione di rango sempre legislativo, mentre allo stato attuale non c’è nessuna disposizione di legge che consenta il trasferimento alle Istituzioni Scolastiche delle competenze amministrative in cui si concretizza l’attuazione della predetta funzione. Ciò significa che il Comune non può delegare alla Scuola le azioni amministrative connesse alla funzione di assistenza agli alunni con handicap, e questa impossibilità non è dovuta alla volontà dei singoli (Comune o Istituzione scolastica), ma all’assenza di specifiche disposizioni di legge che prevedano tale trasferimento di funzione. Eventuali accordi tra i due Enti non possono pertanto avere efficacia in assenza di previsione legislativa.
  2. Il bando si è svolto secondo le normative europee e secondo il Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006) e quindi con garanzia di trasparenza e correttezza, dalle quali non si può prescindere. La circostanza per cui il servizio verrà attribuito ad una nuova cooperativa non pregiudica in alcun modo la possibilità di mantenere la continuità didattica, in quanto le specifiche norme di settore prevedono che la cooperativa vincitrice assorba il personale già in servizio, mantenendone i livelli contrattuali preesistenti, come chiaramente definito dal CCNL delle cooperative sociali 2010- 2012, art. 37 comma B (nonché art. 2103 c.c.). Solamente nel caso in cui il personale stesso si dichiari indisponibile (secondo il diritto inalienabile di qualsiasi lavoratore a scegliere la propria occupazione), la cooperativa provvederà con altro personale.
  3. Il bando in questione allinea il Comune di Rimini su prassi condivise da molti Comuni della Regione Emilia Romagna, dove tale procedura funziona con successo già da anni.
  4. L’esecuzione del servizio, così come previsto nel bando, è finalizzata a garantire negli anni una più stabile continuità didattica, in quanto il Comune stipulerà un contratto pluriennale con la stessa cooperativa (opzione che non sarebbe stata praticabile dalle Istituzioni scolastiche). Un’unica gestione per tutte le Istituzioni scolastiche del territorio del Comune di Rimini potrà garantire inoltre la continuità anche in caso di trasferimento da una scuola all’altra nell’ambito del Comune stesso.
  5. Anche nel caso in cui la normativa avesse assegnato alle singole Istituzioni scolastiche (8 nel Comune di Rimini) il potere di reclutare il personale educativo, ogni Scuola avrebbe dovuto emanare analogo bando, come previsto dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006). Le scuole tuttavia possono emanare solo bandi di durata annuale, non potendo formulare un bilancio pluriennale. Questa procedura non darebbe comunque nessuna garanzia di confermare la cooperativa dell'anno precedente.

Alla luce delle considerazioni suesposte, si rileva che le ipotesi di soluzioni alternative, che vengono a vario titolo pubblicate su social network e media, risultano non legittime e non praticabili secondo le regole attualmente in vigore. Sembra superfluo ricordare che tali regole sono garanzia di trasparenza e correttezza nell’uso del denaro pubblico, principi fondamentali ed imprescindibili che i dirigenti pubblici hanno il dovere di salvaguardare.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 17:03