Il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento comunale per la valorizzazione dell’offerta commerciale sul territorio del comune di Rimini

Col voto favorevole della maggioranza (20 i voti favorevoli, 3 quelli contrari, 4 le astensioni) il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri sera il nuovo regolamento comunale per la valorizzazione dell’offerta commerciale sul territorio del comune di Rimini.
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“Si tratta di un tema importante e allo stesso tempo delicato – ha detto l’assessore alle Attività commerciali Jamil Sadegholvaad presentando la proposta al consiglio – . Il tema del decoro, della gradevolezza estetica, del passaggio non ostacolato da oggetti e espositori, è fondamentale perché contribuisce alla complessiva offerta turistica di una città come la nostra, che sta investendo tantissimo nella riqualificazione urbana e ambientale. La qualità e l’impatto dell’offerta commerciale è un elemento che rientra nello stesso puzzle. Il tema di una regolamentazione dunque ci sta tutto, sollevato oltretutto negli ultimi anni da più parti e frutto di tanti incontri con le categorie.

Il Regolamento infatti persegue la finalità di migliorare la qualità urbana e il valore turistico della città – ha proseguito l’assessore Sadegholvaad - intervenendo sulle modalità di esercizio delle attività commerciali in linea con la recente regolamentazione degli arredi e dei dehors nel centro storico. Tra gli obiettivi qualificanti la rimozione di quei fenomeni di degrado derivanti da un consumo disordinato degli spazi destinati alle attività economiche, specie nelle zone pregiate della città.

Nel breve periodo, ovvero già nella stagione estiva entrante – il Regolamento sarà esecutivo tra un mese - vogliamo soprattutto ottenere l’interruzione di alcuni comportamenti considerati incompatibili con i livelli desiderati di qualità urbana, ambientale e commerciale, migliorando l’immagine complessiva della città.

In questa fase il Regolamento si è limitato a disciplinare l’esistente, mirando a non imporre oneri di adeguamento agli operatori (ad esempio per l’acquisto di materiali), ma l’obiettivo di più vasto respiro è di creare un quadro di riferimento flessibile e funzionale per i futuri interventi di riqualificazione delle diverse zone commerciali, analoghi a quello effettuato nei confronti dei pubblici esercizi del Centro Storico, e aperti alla concertazione con i settori privati. In questo senso il Regolamento nasce con l’espressa ambizione di essere progressivamente arricchito attraverso la predisposizione di “Progetti d’Area” integrati con la programmazione dei lavori di riqualificazione di zone urbane.”

 

Nello specifico il Regolamento definisce all’ art. 3 l’utilizzo del fronte del locale di esercizio e stabilisce:

è vietata l'esposizione della merce mediante affissione o sospensione su elementi architettonici e serramenti mobili;

le vetrine devono essere utilizzate esclusivamente per l'esposizione delle merci e per la presentazione dell'impresa e dei suoi prodotti, nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico del Comune di Rimini. A ridosso delle vetrine o sulla soglia del locale è vietata la collocazione di contenitori non destinati all'esposizione delle merci al pubblico;

Le serrande devono essere mantenute pulite e in buono stato.

All’art. 4 è invece demandata la regolamentazione dello spazio di pertinenza dell'attività stabilendo che:

gli arredi e le attrezzature, per qualsiasi motivo o scopo presenti nello spazio di pertinenza, devono essere mantenuti puliti e in buono stato;

il titolare dell'attività economica deve far sì che l'intero spazio di pertinenza sia pulito e in ordine;

sia vietato accantonare nello spazio di pertinenza casse vuote, cartoni o altro materiale o rifiuto derivante dall’attività fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di raccolta rifiuti urbani e assimilati di cui alle relative ordinanze e al vigente regolamento TARI. L'utente del servizio di raccolta rifiuti non deve esporre gli stessi al di fuori del calendario distribuito dal Gestore;

nello spazio di pertinenza è vietato posizionare cavi appoggiati al suolo o sospesi se non espressamente autorizzati e collocare espositori refrigerati per bevande;

durante il periodo di chiusura stagionale, o nel caso di chiusura di durata superiore a tre mesi, gli elementi di arredo e le installazioni provvisorie per l'accoglienza dei clienti devono essere rimossi. Le sole pedane possono essere lasciate sul posto, a condizione che siano mantenute pulite e in buono stato, e che sia regolarmente corrisposto il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Nello stesso periodo, lo spazio di pertinenza non può essere utilizzato per lo stoccaggio di materiali.

Il Regolamento affronta anche il tema della comunicazione commerciale e pubblicitaria prescrivendo che sia consentita nelle sole forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.

Al centro del Regolamento il tema dell’esposizione delle merci prescrivendo che sia

vietata l’esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche o serramenti mobili, sulla soglia e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e delle  vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico.

Vietato altresì appendere la merce agli alberi, ai pali della luce e della segnaletica nonché appoggiare le merci direttamente al suolo o collocare contenitori non destinati all'esposizione delle merci al pubblico. Vietata l'esposizione di prodotti alcoolici e superalcolici e di articoli destinati esclusivamente ai maggiorenni, fatti salvi i distributori automatici autorizzati ai sensi di specifica normativa.

Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal vigente Codice della Strada, gli espositori dovranno essere posizionati perpendicolarmente al fronte del locale di esercizio e, in funzione dell'ampiezza del fronte del locale di esercizio, è consentito l'utilizzo di 2 espositori, se il fronte non è superiore a 4 m; di 3 espositori, se il fronte è superiore a 4 m e non superiore a 8 m; di 4 espositori, se il fronte è superiore a 8 metri. Per l’esposizione dei prodotti di abbigliamento, è inoltre consentito l’utilizzo di 2 manichini, se il fronte non è superiore a 4 m; l’utilizzo di 3 manichini, se il fronte è superiore a 4 m e non superiore a 8 m; l’utilizzo di 4 manichini, se il fronte è superiore a 8 m.

A questo proposito con un emendamento presentato dalla Giunta e approvato dal Consiglio, il Regolamento è stato poi integrato prevedendo in alternativa che l’occupazione con espositori e manichini possa essere consentita per una superficie massima del 45% dell’intero spazio di pertinenza a patto che l’operatore si doti della planimetria asseverata da un tecnico attestante il rispetto della percentuale stabilita nel rapporto tra la superficie occupata dagli espositori o manichini il complessivo spazio di pertinenza.

Regolamentata anche l’occupazione dello spazio di pertinenza pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande definendo gli elementi d’arredo.

Il Regolamento definisce anche le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni che viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria massima di 600 euro.

 

In apertura di seduta il Consiglio ha approvato anche le due precedenti delibere all’ordine del giorno, l’approvazione della convenzione per un permesso di costruire convenzionato (19 i sì, 9 le astensioni) e il nuovo Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche (20 i sì, 3 i no, 7 le astensioni).

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 16:45